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Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Finanziaria 2001)
(G.U. della Repubblica
Italiana n. 302 del 29 dicembre 2000- Supplemento Ordinario n.
219)
Art. 114 Disinquinamento,
bonifica e ripristino ambientale
(94)
Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
L'accantonamento per gli oneri a fronte degli
interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto 25
ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, costituisce un
onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un
periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di
realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i
criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non
imputati a conto economico.
Al fine di assicurare l'ottimale ripristino
ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli
infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale
degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di
calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che
per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza
presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare
rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi
finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di
particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di
prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere
dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità
pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15
miliardi per il 2003.
All'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al
primo comma, dopo le parole: "laureato in ingegneria" sono
inserite le seguenti: "ovvero in geologia" e al secondo comma,
dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite
le seguenti: "ovvero in geologia,".
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a
definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al
comma 4.
Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, e di cui al decreto 25 ottobre
1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, o che abbia stipulato o
stipuli accordi di programma previsti nell'àmbito delle medesime
normative, non è punibile per i reati direttamente connessi
all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data
di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997
che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica
dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la
realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si
realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti
accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
La disposizione di cui al comma 7 non è
applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a
titolo di dolo o comunque nell'àmbito di attività criminali
organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione
delle norme ambientali.
Per costi sopportabili di cui al comma 6
dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, si
intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli
derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato
delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati
rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.
Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività
mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è
assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario
della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione
Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui
alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla
regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da
altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la
conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e
occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante
valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato
un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per
i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di
Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni
e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle
politiche agricole e forestali e di intesa con la regione
Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e
dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni
ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti
stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità
previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
È istituito con decreto del Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e
Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il
coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della
transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo
sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa".
In tale intesa sono individuati: a) i siti, gli itinerari, le
attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale,
ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e
connessi con la civiltà della transumanza; b) gli obiettivi per
il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di
cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato
sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è
gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e
dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle
province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle
attività di promozione e programmazione dello sviluppo del
coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali
università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti
economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
L'istituzione e il funzionamento del
coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti
massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000
milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività
mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è
assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle
colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere
dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente,
d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con
la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal
Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività
culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di
consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino
della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del
fiume Sile.
Al fine di conservare e valorizzare gli antichi
siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica,
culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è
assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane,
istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione
Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero
dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali,
dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle
Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati,
sono individuati: a) i siti ed i beni che hanno rilevante
valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi
con l'attività estrattiva; b) gli obiettivi per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla
lettera a).
I siti ed i beni di cui alla lettera a) del
comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane
e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad
essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente,
d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con
l'Ente parco delle Alpi Apuane.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento
della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di
Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre
1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti
urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il
completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché la
conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti
dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1,
introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione
dei lavori finanziati, sono allegati una relazione
tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed
un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri,
nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001-2003.
Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.
Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza
e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui
all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996,
cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la
presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere
effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e
controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di
recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il
quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi
stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle
previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi
per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17,
commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento
delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico
interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione
dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli,
entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree
oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società
di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al
capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà
delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il
comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il
comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà,
subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla
società Bagnoli S.p.A. con il trasferimento dei contratti in
essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli
non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il
completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori
avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica
amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e
procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei
lavoratori dipendenti della società Bagnoli S.p.A. nelle attività
di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di
Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di
bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico
erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili
che, secondo il progetto di completamento approvato, devono
rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così
determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di
cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino
al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di
rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto
delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro
proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta
pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico
erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza
alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a
favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree
interessate sino al momento della cessione.
Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un
elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex
estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la
bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la
redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del
piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è
autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.
Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del
presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina
per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da
parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per
la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di
attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine
definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di
bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune
stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con
assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di
completamento della bonifica.
Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare
agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed
alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di
rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché
programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori
delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei
relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di
utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti
dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la
gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la
tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite
segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti
di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è
stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento
delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800
milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
Al comma 6-bis dell'articolo 23 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le
parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2001".
(95).
(96).
(97).
Al fine di completare la bonifica e la
realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito
con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni
immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa
con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo
gratuito al demanio regionale.
All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le
seguenti: "nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio
ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla
compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti
alle attività di Malpensa 2000".
(94)Aggiunge i commi 9-bis e 9-ter
all'art. 18, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(95)Aggiunge le lettere p-bis) e
p-ter) al comma 4 dell'art. 1, L. 9 dicembre 1998, n.
426.
(96)Aggiunge la lettera
p-quater) al comma 4 dell'art. 1, L. 9 dicembre 1998, n.
426. (97)Aggiunge un comma all'art.
29, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
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