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Disposizioni in materia ambientaleLegge 23 marzo 2001, n. 93
(G.U. n. 79 del 4 aprile 2001)
Art.
1 - (Rifinanziamento delle leggi 8/10/1997, n. 344, e 9 dicembre
1998, n. 426) Art.
2 - (Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente) Art.
3 - (Contributi ad organismi internazionali per
l'ambiente) Art.
4 - (Emissioni di gas serra) Art.
5 - (Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane) Art.
6 - (Commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale) Art.
7 - (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di
rifiuti) Art.
8 - (Aree naturali protette) Art.
9 - (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Disciplina sanzionatoria)
Art.
10 - (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del decreto legislativo
5/02/1997, n. 22) Art.
11 - (Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27
gennaio 1992,
n. 95) Art.
12 - (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto legislativo 5
febbraio 1997,
n. 22) Art.
13 - (Tutela della "Posidonia Oceanica") Art.
14 - (Interventi di tutela dall'inquinamento marino) Art.
15 - (Disposizioni in materia di attivita' mineraria) Art.
16 - (Norme per il Piemonte) Art.
17 - (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati
nella tutela dell'ambiente) Art.
18 - (Semplificazione delle procedure amministrative per le
imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione
e audit EMAS) Art.
19 - (Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente di
prodotti non biodegradabili di uso comune) Art.
20 - (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica) Art.
21 - (Promozione di "Agende 21" e contabilita' ambientale) Art.
22 - (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti) Art.
23 - (Copertura finanziaria)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1 (Rifinanziamento delle
leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)
Per la prosecuzione delle attivita' di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata
per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni,
ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800
milioni per l'articolo 3.
Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di
lire 33.000 milioni per l'anno 2000, di lire 93.000 milioni per
l'anno 2001 e di lire 32.000 milioni per l'anno 2002.
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Art. 2 (Disposizioni per le agenzie regionali
per l'ambiente)
Per le finalita' indicate dagli articoli 03,
comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, e' autorizzata la spesa di lire 22,1 miliardi
per l'anno 2001 e di lire 17,1 miliardi per l'anno 2002. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, le competenti
Commissioni parlamentari, le predette risorse sono assegnate
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operativita' di
quest'ultima, all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61, e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
secondo le modalita' indicate nel decreto stesso allo scopo
di:
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli
sull'ambiente e sul territorio di attivita' informative e tecniche
di supporto all'attuazione delle normative nazionali e
regionali; b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali,
secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici ovvero, fino all'effettiva
operativita' di quest'ultima, dall'ANPA, volti a organizzare come
sistema integrato a rete la struttura della funzionalita' delle
agenzie regionali e nazionali; c) adeguare e qualificare la
rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli
ambientali; d) realizzare il coordinamento del sistema
informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e
geotematica, con i sistemi informativi geologici per la
realizzazione di carte del rischio idrogeologico.
All'articolo 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio
federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore
generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che
il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due
designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati
e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli
articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61".
I soggetti titolari degli organi dell'ANPA
cessano dall'incarico alla data di emanazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici di cui al comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dal comma 2 del presente
articolo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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Art. 3 (Contributi ad
organismi internazionali per l'ambiente)
Per il pagamento della quota associativa
dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della
natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
Per le attivita' previste dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni
per l'anno 2001.
Per l'esecuzione della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla
legge 3 novembre 1994, n. 640, e' autorizzata la spesa di lire 500
milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal
2001.
Per l'attuazione della Convenzione per la
protezione delle Alpi, nonche' per il funzionamento della Consulta
Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999,
n. 403, e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001,
rispettivamente di lire 600 milioni per l'attuazione della
Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403 del
1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta
Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403
del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana e'
assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della
Convenzione. Torna su
Art. 4 (Emissioni di gas serra)
I programmi di cooperazione bilaterale per
l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi
in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n.
255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al
decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere
una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi
sulle emissioni di gas serra.
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Art. 5 (Personale del Ministero
dell'ambiente e norme sulle risorse umane)
Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle
seguenti:
"b) i posti resi disponibili nelle qualifiche
funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a)
sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente
dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero
dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti; c) il
30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione
organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il
passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali
immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il
passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la
qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla
lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la
predetta percentuale e' elevata al 70 per cento; c-bis) i
rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente
liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti,
nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con le modalita' di seguito riportate, indicate in ordine di
priorita':
1) mobilita' del personale gia' dipendente da
altre amministrazioni dello Stato;
2) mediante ricorso,
secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici
indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di
criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in
relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero
dell'ambiente; 3) mediante procedure concorsuali per le
qualifiche funzionali VI, VII e VIII;".
In relazione all'incremento ed alla accresciuta
complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e
allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i
dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate
alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse
pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di
ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno
determinate nell'ambito della contrattazione collettiva
integrativa prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
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Art. 6 (Commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale)
La commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, dal 1º gennaio 2001 e' incrementata di venti
unita'. Per far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa
di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
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Art. 7 (Modello unico ambientale ed
informazioni in materia di rifiuti)
All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n.
70, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis.
Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a
quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico
di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni
sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del
1º marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del
modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del predetto decreto".
Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e
l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito
regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'
in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento
informatico all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai
fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio
medesimo dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai
rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative
tecnologie.
Al fine di introdurre semplificazioni
procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione
amministrativa di rifiuti con l'ausilio di nuove tecnologie
telematiche, le modalita' tecniche e le relative procedure sono
disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del
Ministro dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA e
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA).
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Art. 8 (Aree naturali protette)
Per la realizzazione delle attivita' necessarie
al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato
denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" e'
autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire
500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei
comuni di Cervia e di Tarquinia.
Per la sistemazione dei sentieri di alta quota
situati nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da
assegnare all'Amministrazione provinciale.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione
interessata, e' istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il
Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa
teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000
milioni a decorrere dall'anno 2001.
All'articolo 36, comma 1, della citata legge n.
394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter),
e' aggiunta la seguente:
"ee-quater) Penisola
Maddalena-Capo Murro Di Porco".
Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31
dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare
l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera
ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394
del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo.
All'articolo 1, primo comma, del regio
decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive
modificazioni, dopo le parole: "e' dichiarato Parco nazionale
dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ", Lazio e
Molise".
Per favorire l'estensione del patrimonio delle
aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e
artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al
rischio di dissesto idrogeologico, di proprieta' dello Stato, che
insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che
risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o
all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati,
qualora sia stata gia' decisa o si decida la loro dismissione, con
diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che
lo richiedano, per un importo pari all'indennita' di
esproprio.
All'articolo 18, comma 1, della citata legge n.
394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con
il Ministro della marina mercantile e".
All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis.
L'istituzione delle aree protette marine puo' essere sottoposta ad
accordi generali fra le regioni e il Ministero
dell'ambiente".
Per il funzionamento e la gestione delle aree
protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6
dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000
milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette
marine e' autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000
milioni a decorrere dall'anno 2000.
La segreteria tecnica per le aree protette
marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, dal 1º gennaio 2001 e' incrementata di
dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 900
milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari
a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
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Art. 9 (Bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati. Disciplina sanzionatoria)
All'articolo 17, comma 10, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: "e di
ripristino ambientale" sono inserite le seguenti: "nonche' la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza".
All'articolo 17, comma 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi 2
e 3" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per la realizzazione
delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e
3,".
All'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a
sequestro, l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza
l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al
fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il
conseguente peggioramento della situazione ambientale".
All'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 13-bis, e' inserito il
seguente: "13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo
vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle
dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonche'
dalla natura degli inquinamenti".
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Art. 10 (Modifiche agli articoli 8, 41 e
51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le
seguenti:
"f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate
all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme
vigenti;
f-ter) i materiali vegetali non contaminati da
inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da
alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come
prodotto".
All'articolo 41, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo la parola "CONAI", sono
inserite le seguenti: "ha personalita' giuridica di diritto
privato ed".
L'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e' abrogato.
All'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I
soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono
all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono
puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
lire cinquantamila per tonnellata di beni in polietilene importati
o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi
di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi
sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere
c) e d) del comma 2 dell'articolo 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di
beni in polietilene.
Al fine di realizzare un modello a rete
dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del
citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e dotarsi di sedi per
il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di
controllo dell'Osservatorio stesso, le province istituiscono,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'osservatorio provinciale sui rifiuti.
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Art. 11 (Modifica all'articolo
15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)
All'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei
anni".
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Art. 12 (Modifiche agli articoli 6 e 24 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
All'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole da:
", compresa" fino alla fine della lettera.
All'articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome,
vengono stabiliti la metodologia e i criteri di calcolo delle
percentuali di cui al comma 1".
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Art. 13 (Tutela della "Posidonia
Oceanica")
Per la prosecuzione dei programmi di mappatura
delle praterie di "Posidonia Oceanica", e' autorizzata la spesa di
lire 8.000 milioni per l'anno 2001. Il Ministro dell'ambiente
riferisce al Parlamento annualmente sull'evoluzione dei programmi
di mappatura.
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Art. 14 (Interventi di tutela
dall'inquinamento marino)
L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239,
si interpreta nel senso che le parole: "in via prioritaria" di cui
al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente
alla residue spese relative agli interventi effettuati in
occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto
l'11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e
rivalutazione monetaria, mentre per "interventi di bonifica del
mare", da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla
definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1,
2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto
quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze.
Al fine di realizzare il supporto tecnico al
Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e mitigazione
degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi
sugli ecosistemi marini e costieri, e' istituita dal 1º luglio
2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della
navigazione e del trasporto marittimi presso il competente
Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne
stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce
supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente, nazionali ed
internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare
pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino
mediterraneo. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 450
milioni per l'anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per
l'anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
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Art. 15 (Disposizioni in materia di attivita'
mineraria)
Ai fini dello sviluppo del piano di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il
termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse
finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2, della citata legge
n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25 miliardi
a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3
del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997.
Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita'
mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e'
assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di
zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro
dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e
le attivita' culturali, con la regione Marche e con gli enti
locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal
Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali
interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
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Art. 16 (Norme per il
Piemonte)
Sono assegnate lire 1.000 milioni alla regione
Piemonte, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il
miglioramento e l'incremento del patrimonio boschivo dei comuni la
cui sede e' collocata ad un'altitudine superiore a 1.200 metri sul
livello del mare. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
Sono assegnate lire 1.000 milioni
all'amministrazione provinciale di Cuneo, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, da destinare a contributi per interventi migliorativi
delle strutture adibite ad alpeggio estivo. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
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Art. 17 (Disposizioni per
amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela
dell'ambiente)
Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei
carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei
carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via
di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative
internazionali di settore e secondo le priorita' e le prescrizioni
indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e'
autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni
2000 e 2001, da iscrivere nell'unita' previsionale di base
3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente.
All'articolo 13, comma 1, della citata legge n.
349 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso
tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro
dell'ambiente decide".
All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni ambientaliste
riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra
loro".
Su richiesta dei comuni interessati, il
Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze,
avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operativita' di
quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), puo', nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle
misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani
del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono
promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo
statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da
adottare per il traffico o sui piani di traffico gia' adottati
dalle loro amministrazioni.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, da
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in
materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini
appartenenti alla specie tursiops trancatus.
Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e
2001 assegna il riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e
dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a
migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire
annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione
avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998,
e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216
del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro
dell'ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per
l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonche' le
modalita' per la partecipazione ed i criteri per la valutazione.
Agli oneri previsti per l'espletamento delle attivita' connesse
all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200
milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto
all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, iscritta nell'unita' previsionale di base 12.2.12 "piani di
disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per
lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
Per le attivita' previste nel programma di
azione nazionale per la lotta alla siccita' e alla
desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre
1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15
febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del
Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorita' di
bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire
1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il
funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed
alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al
corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e
a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
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Art. 18 (Semplificazione delle procedure
amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS)
Nel rispetto delle normative comunitarie, in
sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui
al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un
impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma
prevista al comma 2, lettera b), le imprese che risultino
registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono
sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di
iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle
autorita' competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni.
Le procedure di cui al comma 1 sono quelle
previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti
norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
b) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
c)
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue
urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento.
L'autocertificazione di cui al comma 1 deve
essere accompagnata da una copia conforme del certificato di
registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93
del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni,
nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita',
attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti
alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove
previste.
L'autocertificazione e i relativi documenti
accompagnatori di cui al comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti
l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle
attivita' previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e
successive modificazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni
di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
L'autocertificazione e i relativi documenti
accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un
periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di
decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validita' della
registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93
del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive
modificazioni.
Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata difformita' rispetto a quanto previsto dalle norme di
cui al comma 2, si applica l'articolo 483 del codice penale nei
confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui
ai commi 1 e 4.
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Art. 19 (Interventi per evitare la dispersione
nell'ambiente di prodotti non biodegradabili di uso
comune)
Al fine di prevenire la dispersione
nell'ambiente, anche tramite gli scarichi fognari, di prodotti non
biodegradabili, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i bastoncini per la pulizia delle
orecchie commercializzati sul territorio nazionale, dovranno
essere prodotti esclusivamente con l'impiego di materiale
biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
La produzione e la commercializzazione dei
prodotti indicati al comma 1 che non abbiano le caratteristiche
ivi indicate costituiscono, decorso il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, illeciti
sanzionati in via amministrativa. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a
lire novanta milioni. Nel caso di reiterazione anche non specifica
delle violazioni indicate puo' essere applicata, dall'autorita'
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la
sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e
dell'entita' dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di
cinque giorni ad un massimo di due mesi, ovvero la sospensione
fino ad un massimo di due mesi della licenza, dell'autorizzazione
o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attivita'. In tale caso non e' inoltre ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689. E' competente all'applicazione della
sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione
e' commessa.
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Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi
di bonifica)
Per la realizzazione di una mappatura completa
della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli
interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di lire
6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni
2001 e 2002.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di
attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per
l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di
bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la
mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle
strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi
territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della
realizzazione della mappatura.
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Art. 21 (Promozione di "Agende 21" e contabilita'
ambientale)
Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni,
le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei
programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di
qualita' ambientale territoriale nonche' per la partecipazione
alle attivita' di cooperazione internazionale per la revisione
dell'Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilita'
ambientale territoriale, e' costituito presso il Ministero
dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di
lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine e' autorizzata la spesa
di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di
sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i
finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalita' di cui alle
lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative
riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
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Art. 22 (Organizzazione di traffico illecito
di rifiuti)
Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' inserito il seguente:
"Art.
53-bis. - (Attivita' organizzate per il traffico illecito di
rifiuti). - 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi
e attivita' continuative organizzate, cede, riceve, trasporta,
esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti
quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei
anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita'
si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alla condanna conseguono le pene accessorie di
cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con
la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
Il giudice, con la sentenza o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, e puo' subordinare
ove possibile la concessione della sospensione condizionale della
pena all'eliminazione del danno o del pericolo per
l'ambiente".
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Art. 23 (Copertura finanziaria)
All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire 1.000 milioni per l'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo
3, dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 6, dell'articolo 8,
commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell'articolo 13, comma 1, pari
a lire 61.450 milioni per l'anno 2001, a lire 29.650 milioni per
l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
All'onere per l'anno 2000 derivante
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000
milioni, dell'articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni,
dell'articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000
milioni, dell'articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e
dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno, e quanto a lire 43.000 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 2, dell'articolo 8, commi 2 e 10, secondo
periodo, dell'articolo 17, comma 2, e dell'articolo 20, comma 1,
pari a lire 107.000 milioni per l'anno 2001, a lire 44.000 milioni
per l'anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno, quanto a lire 3.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per l'anno 2001,
39.000 milioni per l'anno 2002 e 2.000 milioni per l'anno 2003
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di
bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 2001
CIAMPI
Amato,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bordon, Ministro
dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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