
Disposizioni per la difesa del
mare
Legge 31 dicembre 1982, n. 979
(G.U. della Repubblica Italiana n.
16-
Supplemento Ordinario del 18 gennaio 1983)
A norma dell'art.1, comma 8, della L. 24
dicembre 1993, n. 531, è soppresso il Ministero della Marina
mercantile. Lo stesso art.1, comma 9, dispone l'istituzione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, salvo quanto disposto
dal comma 10 che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni
del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di
difesa dell'ambiente marino.
TITOLO I
Norme programmatiche
Art.
1
TITOLO II
Vigilanza in
mare
Art.
2
Art.
3
Art.
4
Art.
5
Art.
6
Art.
7
Art.
8
Art.
9
TITOLO III
Pronto intervento
per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti
causati da incidenti
Art.
10
Art.
11
Art.
12
Art.
13
Art.
14
TITOLO IV
Norme penali per la
discarica di sostanze vietate da parte del naviglio
mercantile
Art.
15
Art.
16
Art.
17
Art.
18
Art.
19
Art.
20
Art.
21
Art.
22
Art.
23
Art.
24
TITOLO V
Riserve marine
Art.
25
Art.
26
Art.
27
Art.
28
Art.
29
Art.
30
Art.
31
Art.
32
TITOLO VI
Adeguamento
dell'amministrazione centrale e periferica della marina
mercantile
Art.
33
Art.
34
Art.
35
Art.
36
Art.
37
Art.
38
Art.
39
Art.
40
TITOLO VII
Disposizioni
transitorie e finali
Art.
41
Art.
42
Art.
43
Allegato
A
Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo
scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale
italiano
TITOLO
I
Norme programmatiche
Art. 1
Il Ministro della marina mercantile
attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed
alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare,
provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano
generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e
di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio
nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in
materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni
internazionali.
Tale piano, di durata non inferiore al
quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono
adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero
necessarie in relazione all'evoluzione orografica, urbanistica,
economica ed ecologica delle coste.
Il piano delle coste
indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in
materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di
tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con
particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente
pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti
e per contrastarli una volta che si siano determinati.
Ai fini
della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile
comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al
rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il
Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva
interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970, n. 281,
al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle
regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.
Entro
i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro
motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina
mercantile.
Ove le regioni non provvedano entro il termine
predetto, il Ministro della marina mercantile procede
autonomamente.
Il Ministro della marina mercantile provvede
altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed
economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne
sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la
difesa del mare dagli inquinamenti istituita con D.P.C.M. del 4
ottobre 1979.
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TITOLO II
Vigilanza in
mare
Art. 2
Per la realizzazione dei compiti di
cui all'art. 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in
mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
- all'istituzione di un servizio di protezione
dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento
per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del
mare;
- al potenziamento del servizio di vigilanza e di
soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di
porto;
- all'istituzione, d'intesa con il Ministro della
difesa, di un servizio di vigilanza(1) sulle attività marittime ed
economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla
giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite
esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio
può integrare quello di cui alla precedente lettera b). I servizi
di cui al comma 2, lettera b) sono quelli svolti dalle linee
automobilistiche, nonche' da sistemi operanti in sede propria o
con impianti fissi.
(1)Con D.M. 20 maggio 1983 (G.U. 17
ottobre 1983, n. 285) sono state indicate le caratteristiche
tecnico-operative delle unità navali da adibire al servizio di
vigilanza.
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Art. 3(1)
Per i fini di cui alla lettera a)
dell'art. 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad
organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente
marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività
svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di
cui alla lettera b) dell'art. 2, costantemente collegato con centri
operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da
situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e
con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di
raccolta dati(2).
Per la
costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della
qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile
si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima di cui all'art. 8 della L. 17 febbraio 1982, n.
41.
La rete di osservazione effettua periodici controlli
dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici,
biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario
per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la
gestione delle fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto
di vista ecologico, delle risorse marine.
Per il sistema di
sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono
istituiti centri operativi nelle seguenti aree:
1) Mar Ligure e
Alto Tirreno;
2) Medio e Basso Tirreno;
3) Acque della
Sardegna;
4) Acque della Sicilia;
5) Ionio e Basso
Adriatico;
6) Alto e Medio Adriatico.
La localizzazione dei compartimenti
marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con
decreto del Ministro della marina mercantile.
I centri operativi
raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro
nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni
della zona di competenza relativi alle attività svolgentisi in mare
e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento
di cui al successivo comma nonché agli uffici, enti ed
amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi
operativi.
Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare,
di cui al successivo art. 34, viene istituito il Centro nazionale di
coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e
coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o
provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli
uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati
sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito
bollettino.
Con decreto del Ministro della marina mercantile sono
adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale
di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate
ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonché per il
funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della
qualità dell'ambiente marino.
Per le spese di organizzazione e
funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata
per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di
legge finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n.
468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire
1.500 milioni.
(1)Le competenze e le funzioni previste
da questo articolo spettano all'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare in virtù di quanto
dispone il secondo comma dell'art. 2 del D.M. 28 luglio 1994.
(2)Si riporta integralmente il testo del
D.M. 27 novembre 1986: "Organizzazione, localizzazione e
delimitazione delle aree di giurisdizione marittima dei centri
operativi periferici istituiti con la legge 31 dicembre 1982, n.
979, recante disposizioni per la difesa del mare" (G.U. n. 42 del 20
febbraio 1987):
"1. Le aree di giurisdizione marittima dei centri
operativi di cui al citato art. 3 della legge n. 979/82 sono
individuate come segue e rappresentate geograficamente nell'unita
carta nautica che allegata è parte integrante del presente
decreto:
a) Centro operativo di Genova: dal confine con la
Francia alla Foce Chiarone, comprese le isole dell'Arcipelago
Toscano delimitata a mare, verso Sud, dalla spezzata risultante
dalla congiungente i seguenti punti: 42° 2'48° N; 11° 26'30" E (foce
del Chiarone) 42° 05'N; 10° 55'E; e quindi veso Ovest lungo il
parallelo 42° 05é N fino al limite delle acque della Corsica.
b)
Centro operativo di Napoli: dalla foce del Torrente Chiarone alla
foce della Fiumara Mesina, comprese le Isole Pontine e Partenopee,
delimitata a mare dalla spezzata risultante dalla congiungente i
seguenti punti: 42° 22' 48° N;11° 26' 30° E; 42° 05'N;10° 55' E; 42°
05'N;10° 30' 20° E; 39° 01'N;10° 30' 20° E; 39° 01'N;15° 30' 30° E;
38° 42'30° N;15° 30' 30° E; E quindi alla foce del fiume
Mesina.
c) Centro operativo di Cagliari: Coste della Sardegna ed
Isole adiacenti delimitata a mare dalla spezzata risultante dalla
congiungente i seguenti punti: dalle acque della Corsica lungo il
parallelo 42° 05'N fino al punto 42° 05'N; 10° 30'E e da
quest'ultimo verso Sud lungo il meridiano 10° 30'E.
d) Centro
operativo di Catania: dalla foce della Fiumara Mesina alla foce
della Fiumara Assi, sulla costa calabra; coste della Sicilia ed
isole adiacenti, delimitata a mare lungo i lati Nord e Ovest dalla
spezzata risultante dalla congiungente i seguenti punti: 38° 30' 10"
N;15° 55'08", E; 38° 42'30N;15° 30' 30" E; 39° 01'N;15° 30' 30"E;
39° 01'N;15° 30'E; E quindi versoSud lungo il meridiano 10°
30'E.Delimitata a Est dal meridiano 16° 35' E verso Sud che trae
origine dalla foce della Fiumara Assi.
e) Centro operativo di
Bari: dalla foce della Fiumara Assi, sulla costa Calabra, al Faro di
Vieste, sulla costa pugliese, delimitata a mare, lato Sud, dal
meridiano 16° 35'E che trae origine dalla foce della Fiumara Assi e,
lato Nord, dal parallelo 41° 53'N che trae origine dal Faro di
Vieste".
f) Centro operativo di Ravenna: dal confine italo-
jugoslavo al Faro di Vieste, delimitata a mare, lato Sud, dal
parallelo 41° 53'N che trae origini dal Faro di Vieste".
"2.
Potranno essere organizzati presso i compartimenti marittimi di
Ancona, Roma, Porto Torres e Porto Empedocle sottocentri operativi
minori alle dipendenze funzionali rispettivamente dei centri
operativi periferici di Ravenna, Napoli, Cagliari e
Catania.
"Potranno essere altresì organizzati presso i
compartimenti marittimi di Ancona, Roma (Fiumicino), Castellammare
di Stabia, La Spezia e Taranto, basi logistiche e centri di
addestramento".
"3. Con separati decreti saranno definite le
dotazioni, in mezzi ed attrezzature, da assegnare ai centri
operativi periferici, ai sottocentri operativi minori ed alle basi
logistiche, nonché le eventuali priorità".
"4. I decreti
ministeriali 7 dicembre 1983 (registrato il 30 gennaio 1984,
registro n. 2, foglio n. 106), 11 gennaio 1984 (registrato il 24
febbraio 1984, registro n. 2, foglio n. 188) e 26 giugno 1985
(registrato il 6 novembre 1985, registro n. 7, foglio n. 242) sono
abrogati".
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Art. 4
Per gli interventi di prevenzione e
di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del
precedente art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto
o il noleggio(1) o comunque
l'utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità
navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità,
di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio.
Le
navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere
strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per
il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la
salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché
per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di
emergenza. (Omissis)(2).
Per la costruzione, l'acquisto o
il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative
dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la
spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo
quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui
all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa
all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.
Per il
trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio
delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a
Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla L. 8 aprile 1976,
n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare
convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che
gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la
raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di
cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di
mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità
marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli
inquinamenti di cui alla lettera a) dell'art. 2.
In tal caso
all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo
non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave
comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.
In caso di mancata
osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della
marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con
conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di
contributo corrispondente al periodo di residua durata della
convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto
vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due
punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione
dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le
modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene
dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di
concessione del contributo.
All'onere relativo si provvede a
carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.
(1)Le parole "o il noleggio" sono state
inserite dall'art. 5, comma 5, della L. 8 ottobre 1997, n. 344.
(2)Il terzo comma è stato abrogato
dall'art. 5, comma 6, della L. 8 ottobre 1997, n. 344.
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Art. 5
Al potenziamento del servizio di
vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'art. 2 si
provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da
iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere
impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni
atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od
altri mezzi adeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro
degli aeromobili militari dello Stato.
Per l'acquisizione delle
predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili, con
le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo
1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina
mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge
finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
La
quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000
milioni.
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Art. 6
All'istituzione del servizio di
vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvederà
mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili,
da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro
degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e
requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro
coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e
ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di
perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali e
gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il
soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.
Con
decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche
tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato
nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le
relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo
1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina
mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge
finanziaria di cui all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
La
quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000
milioni.
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Art. 7
Ai fini dell'acquisizione dei mezzi
di cui agli artt. 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile
potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle
costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della
difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla
medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche
contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi
sopra indicati.
Gli stanziamenti previsti negli artt. 4, 5 e 6
sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui
all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468.
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Art. 8
I progetti ed i contratti nonché gli
atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori,
provviste e forniture inerenti all'attuazione degli artt. 3, 4, 5 e
6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia
il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono
approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei
preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
Per gli affari
di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è
prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme
vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro
della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e
composto da:
1) il Presidente del Consiglio superiore della
marina mercantile;
2) il Presidente del Consiglio superiore delle
Forze armate, sezione marina;
3) un avvocato dello Stato
designato dall'Avvocato generale dello Stato;
4) il direttore
generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della
marina mercantile;
5) il direttore generale del naviglio del
Ministero della marina mercantile;
6) il direttore generale della
navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina
mercantile;
7) il direttore generale della pesca marittima del
Ministero della marina mercantile;
8) il direttore generale delle
costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della
difesa;
9) il direttore generale della produzione industriale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo
delegato;
10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie
di porto;
11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero
della marina mercantile;
12) un funzionario del Ministero del
Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.
Ai
lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento
della protezione civile o un suo delegato.
Le funzioni di
segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal
Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del
Ministero stesso.
I membri del Comitato e della segreteria sono
nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.
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Art. 9
Il servizio di vigilanza, di cui alla
lettera c) dell'art. 2, è affidato alla Marina militare, che
provvederà all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il
servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate
d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della
difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni
interessate.
Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi
destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma,
conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e
acquisto dei mezzi di cui all'art. 6, saranno a carico del Ministero
della difesa.
Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al
presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di
polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice
di procedura penale.
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TITOLO III
Pronto intervento
per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti
causati da incidenti
Art. 10
Il Ministero della marina mercantile
provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile,
d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato,
mediante il concorso degli enti pubblici territoriali,
all'organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e
delle zone costiere dagli inquinamenti causati da
incidenti.
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Art. 11
Nel caso di inquinamento o di
imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da
immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze
nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare
danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi,
l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi
l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre
tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del
carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli
effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente
impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o
l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di
emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per
territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata
comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la
direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di
pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni
amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui
adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della
protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile dà
immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al
servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato
centrale per la difesa del mare di cui al successivo art.
34.
Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il
Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina
mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere
la dichiarazione di emergenza nazionale(1). In tal caso il Ministro della
protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla
base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi
del servizio nazionale per la protezione civile.
Restano ferme le
norme contenute nel D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento
in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera
straniera che possano causare inquinamento o pericolo di
inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.
(1)Come esempio di tale dichiarazione
vedasi il D.P.C.M. 13 aprile 1991: Dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della L. 31
dicembre 1982, n. 979, per l'incidente verificatosi nella zona di
Genova che ha causato l'incendio della petroliera Haven di bandiera
cipriota (G.U. Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 1991).
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Art. 12
Il comandante, l'armatore o il
proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un
impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma,
nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di
arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre
sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale
o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio
l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare
ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori
danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.
L'autorità
marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente
immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per
prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già
prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non
produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato,
l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per
conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli
stessi le spese sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorità
marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario
le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese,
indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.
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Art. 13
Per i contratti riguardanti gli
interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il
Comitato di cui all'art. 3 del D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504, e, con
riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale,
il Ministro della protezione civile, può provvedere a trattativa
privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del
Consiglio di Stato sui progetti di contratto.
All'esecuzione dei
contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può
provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi
decreti di approvazione da parte della Corte dei Conti.
Con la
procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei
compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione
del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al
primo comma.
Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la
necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di
pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi
contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento
delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di
riconoscimento di debito.
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Art. 14
Alle spese occorrenti per l'adozione
delle misure di cui all'art. 11 nonché per il rimborso alle altre
amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse
richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente
natura di spesa obbligatoria. Le somme recuperate a carico dei
privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art.
12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.
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TITOLO IV
Norme penali per la
discarica di sostanze vietate da parte del naviglio
mercantile
Art. 15
Il presente titolo ha per oggetto le
immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino
provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico dei rifiuti in
mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'art. 14 della L. 24
dicembre 1979, n. 650.
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Art. 16
Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque
marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le
navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in
mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di
idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino
indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge.
Del pari è
fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le
sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque
territoriali.
Per quanto attiene allo scarico nelle acque del
mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini,
salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il
ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le
disposizioni di cui all'art. 14 della L. 24 dicembre 1979, n. 650, e
le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle
acque dall'inquinamento di cui all'art. 3 della L. 10 maggio 1976,
n. 319.
L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato
ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con
decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti
Commmissioni parlamentari(1).
(1)Vedasi il
D.M. 6 luglio 1983: Aggiornamento delle sostanze nocive di cui
all'allegato A della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
disposizioni per la difesa del mare (G.U. n. 229 del 22 agosto
1983).
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Art. 17
Al di là del limite esterno del mare
territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle
norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento
stabilite nella presente legge e nelle Convenzioni internazionali in
vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare
idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono
applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente
titolo.
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui
all'art. 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con
l'ammenda fino a 10 milioni.
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Art. 18
Il quarto e il quinto comma dell'art. 14 della L. 24 dicembre
1979, n. 650, sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
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Art. 19
Le navi italiane, alle quali si
applica la normativa di cui all'art. 17, devono avere, tra i libri
di cui all'art. 169 del codice della navigazione, il registro degli
idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte
annotazioni.
In tutti i casi di versamento o perdita di
idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione
nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze
e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia
al comandante del porto più vicino.
Ogni pagina del registro
degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali
responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia
armata, dal comandante.
Per la tenuta del registro degli
idrocarburi si applicano le disposizioni degli artt. 362 e seguenti
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
marittima riguardanti i libri di bordo.
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Art. 20
Il comandante di una nave battente
bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la
normativa internazionale di cui all'art. 17, nonché il proprietario
o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta
con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto
è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla
metà.
Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave
battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui
all'art. 16.
Per i reati previsti al primo e secondo comma del
presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica,
l'emissione del mandato di cattura.
Per il comandante di
nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al
precedente primo comma comporta la sospensione del titolo
professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'art.
1083 del codice della navigazione.
Ai comandanti di navi di
nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al
reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un
periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della
marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed
alla condanna comminata.
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Art. 21
In relazione ai danni provocati per
violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo
restando il disposto dell'art. 185 del codice penale, il comandante
e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a
rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e
degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse
marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia
dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la
sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle
sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria
o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia
stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per
impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in
mare.
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Art. 22
Per i reati previsti dalla presente
legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile,
può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
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Art. 23
La sorveglianza per la prevenzione
degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre
sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle
infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei
comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria di cui all'art. 221 del codice di procedura
penale(1) e all'art. 1235 del
codice della navigazione, nonché al personale civile
dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali,
sottufficiali e sottocapi della marina militare.
(1)Si veda ora l'art. 57
c.p.p.
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Art. 24
La lettera e) dell'art. 15 della L.
14 luglio 1965, n. 963 (1), è abrogata.
(1)Disciplina della pesca
marittima.
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TITOLO V
Riserve
marine
Art. 25
Le riserve naturali marine sono
costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai
tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse
per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche,
biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine
e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale,
educativa ed economica che rivestono.
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Art. 26(1)
Sulla base delle indicazioni
contenute nel piano di cui all'art. 1 e in conformità agli indirizzi
della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve
marine sono istituite con decreto del Ministro della marina
mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la
protezione dell'ambiente naturale-sezione protezione dell'ambiente
marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente
interessati.
Ai fini della proposta di cui al comma precedente,
la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa
individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno
l'assoggettamento a protezione, accerta:
a) la situazione
naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;
b) i fini
scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici
con cui va coordinata la protezione dell'area;
c) i programmi
eventuali di studio e ricerca nonché di valorizzazione
dell'area;
d) i riflessi della protezione nei rapporti con la
navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del
mare e del demanio marittimo;
e) gli effetti che prevedibilmente
deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente
naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale
del territorio e delle popolazioni interessate;
f) il piano dei
vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti
necessari per l'attuazione delle finalità della riserva
marina.
La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può
avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici,
laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima di cui all'art. 8 della L. 17
febbraio 1982, n. 41.
Ai fini dell'esercizio delle competenze di
cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni
naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela
dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da
due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al
precedente comma, designati dal consiglio medesimo.
(1)Si veda la nota(1)all'art. 3
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Nelle riserve naturali marine, ogni
attività può essere regolamentata attraverso la previsione di
divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in
funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata
istituita.
In particolare possono essere vietate o
limitate:
a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento
delle formazioni minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la
sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la
balneazione;
c) la pesca sia professionale che sportiva con
qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la
raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa
costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali,
ivi compresa la immissione di specie estranee;
e) l'alterazione
con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e
delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di
rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi
sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le
caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi,
esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di
sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attività che possono
comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione
dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi
sull'area.
Il decreto di istituzione della riserva marina
prevede:
a) la determinazione delle aree marittime e di demanio
marittimo costituenti la superficie della riserva;
b) le finalità
di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la
cui realizzazione è istituita l'area protetta;
c) i programmi di
studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi
nell'ambito della riserva;
d) la regolamentazione della riserva
con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di
particolari limitazioni o autorizzazioni.
Nell'ambito
territoriale della riserva marina possono essere disposti dal
Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il
ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.
Qualora la
riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di
una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione,
adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva
marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello
Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte
integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti
ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi
alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera
demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva
naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle
Capitanerie di porto.
In tale ipotesi il decreto dispone a favore
dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e
il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.
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Art. 28
In attuazione dei principi di cui
agli artt. 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e
coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e
valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il
raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva
attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui
all'art. 34.
Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle
riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti
Capitanerie di porto.
Presso ogni Capitaneria competente è
istituita una commissione di riserva(4)), nominata con decreto del Ministro
della marina mercantile e così composta:
a) il comandante di
porto che la presiede;
b) due rappresentanti dei comuni
rivieraschi designati dai comuni medesimi;
c) un rappresentante
delle regioni territorialmente interessate;
d) un rappresentante
delle categorie economico-produttive interessate designato dalla
camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confronti è
stata istituita la riserva;
e) due esperti designati dal Ministro
della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per
cui è stata istituita la riserva;
f) un rappresentante delle
associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal
Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata
dalle associazioni medesime;
g) un rappresentante del
provveditorato agli studi;
h) un rappresentante
dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;
i) un
rappresentante del Ministero dell'ambiente(1).
Con apposita convenzione da
stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può
essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche,
associazioni riconosciute(2).
La commissione affianca la
Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva,
formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al
funzionamento della riserva medesima.
In particolare la
commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di
esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva,
ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione,
formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.
Il regolamento
è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la
difesa del mare dagli inquinamenti(3).
(1)Lettera aggiunta dall'art. 2, comma
10, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(2)Comma così sostituito dall'art. 2,
comma 11, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(3)Comma così sostituito dall'art. 2,
comma 12, L. 8 luglio 1986, n. 349.
(4)Si veda quanto dispone l'art. 2,
comma 16, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
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Art. 29
(Omissis).(1)
(1)Articolo
soppresso dall'art. 2, comma 13, L. 8 luglio 1986, n. 349.
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Art. 30
Per la violazione dei divieti o dei
vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si
applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.
La Capitaneria
di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede
alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali
si sia commessa la violazione. Il violatore è tenuto altresì alla
restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.
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Art. 31
Nella prima applicazione della
presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'art. 26,
ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di
Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4)
Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di
Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole
Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole
Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda
Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo
Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta
Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di
Mal di Ventre.
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Art. 32
Per l'onere derivante dall'attuazione
degli artt. 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982-1985, la
spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo
quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui
all'art. 11 della L. 5 agosto 1978, n. 468. La quota relativa
all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni.
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TITOLO
VI
Adeguamento dell'amministrazione centrale e
periferica
della marina mercantile
Art. 33
In relazione all'ampliamento delle
acque territoriali previsto dalla L. 14 agosto 1974, n. 359, ed alla
fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con
il D.P.R. 26 aprile 1977, n. 816, nonché all'esercizio della
giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del
mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la
fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'art.
16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine
antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la
massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse
preposti.
A quanto previsto dal precedente comma si provvede a
norma dell'art. 1 del regolamento di esecuzione del codice della
navigazione marittima.
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Art. 34
Per lo svolgimento dei compiti e
delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il
Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la
difesa del mare.
Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di
intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina
mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale dei
servizi indicati all'art. 2; esso adempie inoltre a tutte le altre
competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile
in materia di inquinamento e difesa del mare.
Nei compartimenti
marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'art. 3
sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale
dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano
nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette
dipendenze dei capi compartimento.
L'Ispettorato è articolato in
due divisioni; ad esso è preposto un dirigente generale dei ruoli
dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni
sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa.
Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di
laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui
all'art. 2 della L. 11 luglio 1980, n. 312.
In relazione a quanto
previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella "B" allegata alla
presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina
mercantile sono incrementati di 14 unità nell'VIII livello delle
qualifiche funzionali di cui alla L. 11 luglio 1980, n. 312, 58
unità nel VII livello, 42 unità nel VI livello, 25 unità nel V
livello, 296 unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66
unità nel II livello.
Per tutto quanto attiene alle esigenze
della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del
mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della
protezione civile.
I profili professionali di tali qualifiche
saranno determinati ai sensi dell'art. 3 della L. 11 luglio 1980, n.
312; in tale sede si terrà conto anche delle necessità di formazione
degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonché di copertura delle
sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.
L'aumento
di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente
nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Ministro della marina mercantile provvederà, con
proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla
L. 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il
funzionamento degli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresì,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive
dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti
uffici.
Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con
l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici
disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in
carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi
circoscrizionali, applicando l'art. 6 del D.P.R. 28 dicembre 1970,
n. 1077
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Art. 35
Il ruolo tecnico della carriera
direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro "B"
annesso alla L. 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal ruolo
organico di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.
La
nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica
funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980, n. 312, del
ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico
concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono
partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per
accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea
in ingegneria navale o meccanica.
La nomina in prova alla
qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica
funzionale di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980, n. 312, del
ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante
pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale
possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti
dal primo comma, abbiano svolto attività professionale per un
periodo di almeno due anni.
Le categorie di titoli valutabili e
l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di
concorso.
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Art. 36
Presso il Ministero della marina
mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto
con la consistenza organica di cui al quadro "C" allegato alla
presente legge.
La nomina in prova alla qualifica di perito della
VI qualifica funzionale, di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 1980,
n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante
pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che
posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili
dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico,
di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri,
di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.
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Art. 37
In attesa del potenziamento degli
organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da
attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie
medesime, la consistenza organica del personale militare nelle
Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui
alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale
delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto,
da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.
Per
realizzare tale incremento:
a) il quadro XI ruolo normale del
Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla L.
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito
da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato
"D");
b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di
vascello previsti dall'art. 3 della L. 10 dicembre 1973, n. 804,
sono aumentati rispettivamente di 2 unità e di 20 unità. Le predette
aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi
appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di
porto;
c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei
gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, così come
sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge, i capitani
di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi
al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una
permanenza minima di 4 anni;
d) il numero dei posti da mettere
annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto
non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli
ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, così come
sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge;
e) il
numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei
secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione
dell'art. 18 della L. 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato di 234
unità; l'aumento è riservato ai sottufficiali dei predetti gradi
appartenenti alla categoria nocchieri di porto.
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Art. 38
L'onere derivante dall'attuazione
degli artt. 34 e 37 è valutato per l'anno 1982 in lire 2.000
milioni. All'onere derivante dall'attuazione degli artt. 35 e 36,
valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per
l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo.
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Art. 39
Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della marina
mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del
tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle
infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e
degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di
adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle
nuove dotazioni di personale.
Il Ministro della marina mercantile
si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle
procedure di cui all'art. 7 della L. 23 gennaio 1974, n.
15.
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Art. 40
All'onere di lire 32.000 milioni,
derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce "Difesa del
mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare
e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione
italiana".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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TITOLO VII
Disposizioni
transitorie e finali
Art. 41
Fino all'approvazione degli elenchi
previsti dall'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo
o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista
risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non
superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative
rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto
concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima
procederà sentita la regione territorialmente interessata.
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Art. 42
Alla ricomposizione della Consulta
per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'art. 1, ed
alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie
in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della marina mercantile.
Ai componenti della
Consulta ed all'ufficio di segreteria nonché agli esperti aggregati
spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita
con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il
Ministro del tesoro.
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Art. 43
L'art. 2 del decreto del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla
composizione del Consiglio superiore della marina mercantile, è così
integrato: "5 bis) il funzionario del Ministero della marina
mercantile preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del
mare".
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Allegato A(1)
Sostanze nocive all'ambiente
marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile
nel mare territoriale italiano.
Acetaldeide;
Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico;
Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile);
Acetato di 2-etossietile;
Acetato di amile - sec;
Acetato di amile normale;
Acetato di amile, commerciale;
Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico del
glicole dietilenico);
Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del
glicole etilenico);
Acetato di butile - iso;
Acetato di butile normale;
Acetato di butile secondario;
Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole
etilenico);
Acetato di esile - n;
Acetato di etile;
Acetato di fenilmetile (acetato di benzile);
Acetato di isoamile;
Acetato di metilamile;
Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del
glicole etilenico);
Acetato di metile;
Acetato di n-ottile;
Acetato di propile - iso;
Acetato di propile normale;
Acetato di vinile;
Acetilato di butile normale;
Aceton-cianidrina;
Acetone;
Acetonitrile;
Acidi del catrame di carbon fossile;
Acidi naftenici;
Acido acetico;
Acido acrilico;
Acido alchilbenzolsolfonico;
Acido butirrico;
Acido citrico (10 per cento-25 per cento);
Acido cloracetico;
Acido cloridrico;
2 o 3 acido cloropropionico;
Acido clorosolfonico;
Acido cresilico;
Acido eptanoico;
Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento);
Acido formico;
Acido fosforico;
Acido lattico;
Acido metacrilico;
Acido nitrico (90 per cento);
Acido ossalico (10 per cento-25 per cento);
Acido propionico;
Acido solforico;
Acido solforico fumante (oleum);
Acido solforico spento;
Acido trimetilacetico;
Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento);
Acqua ragia (withe spirit) (trementina essenza di);
Acrilato di 2-etilesile;
Acrilato di etile;
Acrilato di isobutile;
Acrilato di metile;
Acrilicato decilico;
Acrilicato di butile - n;
Acrilonitrile;
Acroleina;
Adiponitrile;
Alchibenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata);
Alcol 2-etilesilico;
Alcol allilico;
Alcol amilico normale;
Alcol benzilico;
Alcol furfurilico;
Alcol metil-amilico;
Alcol nonilico;
Alcol propilico normale;
Alcool 2 - etilbutilico;
Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare)
(catena ramificata);
Alcool amilico - p;
Alcool amilico - sec;
Alcool amilico - terz;
Alcool butilico - n;
Alcool butilico - sec;
Alcool butilico - terz;
Alcool caprilico (ottanolo - n);
Alcool decilico - iso;
Alcool decilico - n;
Alcool dodecilico;
Alcool eptilico - tutti gli isomeri;
Alcool esilico;
Alcool etilico;
Alcool etilico soluzione 51,8°;
Alcool metilallilico;
Alcool metilico;
Alcool propilico - iso;
Alcool tridecilico;
Alcooli amilici (miscele di isomeri);
Alcooli butilici e xilolo (miscela);
Aldeide butirrica normale;
Aldeide crotonica;
Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze
disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di
infiammabilità compresa tra 23°C e 61°C (formalina metanal
ossimetilene);
Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze
disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di
infiammabilità superiore a 61°C (formalina, metanal, ossimetilene,
formurea 80);
Aldeide valerica - iso;
Aldeide valerica - n;
Allume (soluzione al 15 per cento);
Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina);
Ammoniaca (soluzione al 28 per cento);
Anidride acetica;
Anidride ftalica (liquefatta);
Anidride maleica;
Anidride propionica;
Anilina;
Benzaldeide (aldeide benzoica);
Benzene;
Benzina (avio, per autotrazione normale, per autotrazione super,
solvente);
Benzine alchilate per aviazione;
Benzoato di metile;
Beta- propiolattone;
Bicromato di sodio (soluzione);
Bisolfuro di carbonio;
Bitumi;
Butilammina (tutti gli isomeri);
Butilbenzilfialato;
Butilbenzolo - n;
Butilbenzolo sec, terz;
Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico);
Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butilene glicol(i);
Butirrato di butile;
Butirrolattone;
Butirrolattone - gamma;
Capolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile;
Caprolattame fuso;
Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico);
Carbonato di etilene;
Carbonato dietilico;
Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio);
Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico);
Cera di paraffina (paraffina);
Cherosene (gasolio);
Cianuro di sodio (soluzione acquosa);
Cicloeptano;
Cicloesano;
Cicloesanolo;
Cicloesanone;
Cicloesilammina;
1,3 ciclopentadine fuso;
Cimene (parametilisopropilbenzene);
Cloridrine (grezze);
Clorobenzene (monocloro benzene);
Cloroformio;
Cloroprene;
Cloruro d'acetile;
Cloruro d'allile;
Cloruro di benzile;
Cloruro di metilene;
Cloruro di n - ottile;
Cloruro di vinilidene;
Cloruro di zolfo;
Coal tar nafta;
Creosoto;
Cresildifenilfosfato;
Cresoli;
Cumarone;
Cumene;
Decaidronaftalene;
Decano;
Di - n - propilammina;
Di-isobutil chetone;
Di-isobutilene;
Di-isocianato di toluilene;
Di-isopropanolamina;
Di-isopropilammina;
Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento);
Di-metiletanolamina 2 dimetiletanoetanol);
Diacetonalcole;
Dibromo etilene;
Dibutilammina;
Dibutilcarbitolo (etere dibulilico del glicole dietilenico);
Dibutilcellosolve (etere dibutilico del glicole etilenico);
Dibutilftalato;
Diciclopentadiene;
1,3 diclopropano;
Diclorobenzene;
Diclorobenzolo - meta;
1,1 dicloroetano;
Dicloroetilene (o bicloroetilene);
1,2 dicloropropano;
1,3 dicloropropene;
Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione
di terreni);
Dicloruro di etilene;
Dietanolammina;
Dietilammina;
Dietilbenzene (miscela di isomeri);
Dietilchetone (3 pentanone);
Dietilene glicol etere monoetilico;
Dietilene triammina;
Dietiletanolammina;
Dietilmaleato (maleato dietilico);
Difenile;
Difenile e difeniletere;
Diisobutilammina 2361;
Diisobutilcarbinolo;
Diisobutilftalato;
Diisocianato di difenilmetano;
Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4. e 2.2.4.
isomeri);
Diisottilftalato;
Dimetilacetammide;
n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica;
Dimetilformaldeide;
Dimetilformammide;
1,4 Diossano;
Diottilftalato;
Dipentene;
Dodecano commerciale;
Dodecene;
Dodecilbenzene;
Dodecilfenolo;
Dodecilmercaptano;
Dodecilmetacrilato;
Epicloridrina;
Eptano - n;
Eptene;
2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
Eptene (miscela di isomeri);
Esacloro - ciclopentadiene;
Esametil-diamina;
Esametileneimina;
Esametolendiammina in soluzione acquosa;
Esano - n;
1 Esene;
Etere benzilico;
Etere butilico - n;
Etere butilmetilico del glicole etilenico;
Etere dibutilico del glicole dietilenico;
Etere dicloroetilico;
Etere dicloroisopropilico;
Etere dietelico del glicole dietilenico;
Etere etilico;
Etere isobutilico del glicole etilenico;
Etere isopropilico;
Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo);
Etere monofenilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole dietilenico;
Etere monometilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole propilenico;
Etere monometilico del glicole propilenico;
Etere monometilico del glicole tripropilenico;
2-etil-3 propilacroleina;
Etil-amil-chetono;
Etilbenzene;
n - Etilbutilammina;
Etilcicloesano;
n - Etilcicloesilammina;
Etilen- cianidrina;
Etilendiammina;
2 Etilesilammina;
Etilmetacrilato;
Fenolo;
Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento);
Formammide;
Formilmorfolina;
Fosfato di tricresile;
Fosfato trixilenilico;
Fosforo (elementare);
Fosforo tricloruro;
Furfurolo;
Fuselolo (fuse oil) (alcool isoamilico - p);
Gasolina (vedere: benzina);
Glicerina;
Glicole (dietilenico);
Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico);
Glicole dipropilenico;
Glicole esilenico;
Glicole etilenico;
Glicole etilenico addittivato di antiossidanti e
anticorrosivi);
Glicole etilenico addittivato di sali inorganici alcalini;
Glicole propilenico;
Glicole trietilenico;
Glicole tripropilenico;
Glicoli polipropilenici;
Idrazina;
Idrosolfito di sodio (soluzione in concentrazione s 45%);
Idrossido di calcio (soluzione);
Idrossido di sodio;
2 Idrossietilacrilato;
Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione s 15%);
Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose
contenenti più del 5% di cloro attivo;
Isobutanolo (alcol iso-butilico);
Isobutiglicole (vedere: etere isobutilico del glicole
etilenico);
Isobutilcarbinolo (vedere: alcool isoamilico - p);
Isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole
etilenico);
Isobutiraldeide;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione al di
sotto di 300° e punto di infiammabilità superiore a 61 °C e loro
soluzioni;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione uguale o
superiore a 300° e loro soluzioni;
Isocianati di polimetilene polifenile;
Isocianati e loro soluzioni;
Isodecildifenilfosfato;
Isoforone;
Isoforone diammina;
Isoforone diisocianato 2290;
Isopentano;
Isoprene;
Isopropanolammina;
Isopropil cicloesano;
Isopropilammina;
Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%;
Isottano;
Latex;
Lattato di etile;
Lubrificanti;
Malonato dietilico;
Melassa;
Mesitilene simmetrico;
Metacrilato di butile;
Metacrilato di isobutile;
Metacrilato di metile;
Metatoluendiammina allo stato fuso;
Metil - mercapto - propionaldeide;
2-metil 5 etil piridina;
Metil fenilchetone (acetofenone);
2-metil pentene;
Metil-stirene-alfa;
Metilamilchetone;
Metilammina in soluzione acquosa al 30%;
Metilbutenolo;
Metilbutinolo;
Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico);
Metildiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico);
Metilformato;
Metilisobutilchetone;
Metilisopropilcarbinolo (alcool isoamilico - sec);
Metilnaftalene;
Metilnaftalene fuso;
2 Metilpiridina;
Metilpropilchetone;
Miscela a base di butilglico le con aggiunta di
polipropilenglicole e inibitori di corrosione;
Miscela costituita da olefine a catena lineare);
Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri;
Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato;
Miscela di idrocarburi aromatici (fondi di cumene);
Miscela di prodotti clorurati organici pesanti;
Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo);
Monoetanolamina;
Monoetilammina;
Monoisopropanolammina;
Monoisopropilamina;
Monometiletanolammina;
Monopropilammina (propilamina);
Morfolina;
Nafta (olio combustibile);
Nafta solvente;
Naftalene (liquefatta);
Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente;
Nitrobenzene;
Nitroetano;
Nitrofenolo - Orto (fuso);
1 Nitropropano;
2-nitropropano;
Nitrotoluene (ortonotrotoluene);
Nonano;
1 Nonene;
Nonilfenolo;
Olii bianchi;
Olii isolanti;
Olii naftenici;
Olio carbolico;
Olio di canfora;
Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato);
Olio di paraffina;
Olio di pino;
Olio di vasellina;
Ossido di mesitile;
Ossido di propilene;
Ottano - n;
Ottanolo normale;
Ottene;
2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans);
Para-clorotoluene;
Paraffina;
Paraldeide;
Pentacloretano;
Pentaclorofenato di sodio (soluzione);
1,3 Pentadiene;
Pentano normale;
Pentene - Iso;
Pentene - n;
Pesce di petrolio;
Petrolato;
Petroleum nafta;
Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo);
Petrolio greggio;
Pinene;
Piombo tetraetile;
Piombo tetrametile;
Piridina;
Poli - Isopropil - Imino - Alanato in soluzione esanica;
Polialchilenglicoli - Monobutileteri;
Poliammine di polietilene;
Potassa caustica (idrossido di potassio);
Propilacetone (metilbutilchetone);
Propilbenzolo - n;
Propionaldeide;
Resina metacrilica in soluzione di 1,2 dicloroetano;
Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%;
Salicilato di calcio alchile;
Salicilato di sodio liquido;
Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato
e del suo polimero;
Sego;
Solfito di sodio in soluzione acquosa;
Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrossido di sodio
inferiore al 10%;
Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con fenole
inferiore al 10%;
Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloretano;
Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida;
Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido;
Soluzioni di esametildiammina;
Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore);
Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide
o anche pastose;
Stirene;
Sulfolano;
Tall oil;
Tetracloretilene (percloretilene);
Tetracloroetano;
Tetracloruro di carbonio;
Tetracloruro di silicio;
Tetracloruro di titanio;
Tetraetilenepentammina;
Tetraetilenpentammina;
Tetraidrofurano;
Tetraidronaftalina;
Tetrametilbenzene;
Tetrapropilene (tetramero di propilene);
Toluene;
Toluidina - Orto;
Toluolo diisocianato;
Trementina;
Tricloretano;
Tricloretilene;
Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di ortoisomero);
Trietanolammina;
Trietilamina;
Trietilbenzolo;
Trietilentetrammina;
Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato);
Triisobutilene (miscela di isomeri);
Trimero di propilene (tripropilene);
Trimetilbenzene;
Trimetilesametilendiammina (2.2.4. e 2.2.4. isomeri);
1 Undecanolo (alcool undecilico - n);
2 Undecanolo (alcool undecilico - Sec);
Urea e fosfato di ammonio in soluzione;
Urea e nitrato di ammonio in soluzione;
Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di
ammoniaca;
Vaselina;
Vini;
Vinil etil etere;
Vinil neodecanato;
Vinil toluolo;
Vinilcicloesene;
Virgin naphtha;
Xilene (miscele di isomeri);
Xilenoli;
Zolfo liquido.
(1)Questo
allegato è stato integrato dal D.M. 6 luglio 198.
(Si omettono gli altri
allegati).