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 Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale(1/circ) Legge 8 luglio 1986, n. 349
(G.U. della Repubblica Italiana n.
162- Supplemento Ordinario n. 59 del 15 luglio 1986)
(1/circ) Con riferimento al presente
provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: -
Ministero delle finanze: Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; -
Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996,
n. 142; - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 17 dicembre
1996, n. 752; - Ministero dell'ambiente: Circ. 7 ottobre 1996, n.
GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326; Circ. 7 ottobre
1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326.
Art. 1
È istituito il Ministero dell'ambiente.
È compito del Ministero assicurare, in un quadro
organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della
collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento.
Il Ministero compie e promuove studi, indagini e
rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi
dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare
l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente,
anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione.
Il Ministero instaura e sviluppa, previo
coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri
Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi
internazionali e delle Comunità europee.
Il Ministero promuove e cura l'adempimento di
convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti
comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
Il Ministero presenta al Parlamento ogni due
anni una relazione sullo stato dell'ambiente.
Art. 2
Il Ministero esercita: a) le funzioni già
attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3
della legge 10 maggio 1976, n. 319(2), e quelle attribuite dalla stessa
legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero
dei lavori pubblici; b) le funzioni già attribuite al Comitato
interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915(3); c) le funzioni già attribuite
allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico,
salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10)
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (4), che vengono esercitate di
concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al
n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con
il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità
(4/a); d) le funzioni di
competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(4), in materia di cave e
A torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero
territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le
caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini
dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti,
nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione (4/b).
Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della
legge 13 luglio 1966, n. 615 (2), e successive modificazioni ed
integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno
indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del
Comitato di Ministri per il coordinamento della politica
industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la
politica agricola e alimentare (CIPAA).
Il Ministro dell'ambiente interviene, per il
concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere
nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con
il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione,
delle funzioni di Atutela dell'ambiente di cui alla presente legge
con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e
utilizzazione delle acque.
In particolare, fino alla riforma
dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di
concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla
lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (4), relativamente alle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa
del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello
stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della
destinazione delle risorse idriche.
Sono adottati di concerto con il Ministro
dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi
al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (5).
I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei
piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26,
primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (5), sono adottati con decreti del
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina
mercantile.
(6).
(7).
(8).
L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n.
979 (8/a), è soppresso.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei
ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di
cui all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (9). La fissazione di tali limiti, ove
gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al
Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti
dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833 (9), relativi a funzioni trasferite
alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a
funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto
con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di
natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
Sono adottati dal Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di
competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 8
giugno 1982, n. 470 (9).
Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente,
adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi
A all'attuazione del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 (10).
Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le
circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione
degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto
per la predisposizione del piano nazionale per la protezione
civile.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone
i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la
partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale
definiti dalla Comunità Europea.
(2)Riportata alla
voce Sanità pubblica.
(3)Riportato alla voce Rifiuti solidi
urbani.
(4)
Riportato alla voce Regioni.
(4/a)Lettera così sostituita dall'art.
10, L. 3 marzo 1987, n. 59, riportata al n. IV.
(4)Riportato alla voce
Regioni.
(4/b)Vedi
il D.P.C.M. 2 ottobre 1995, riportato alla voce Sanità
pubblica.
(2)Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(4)Riportato alla voce
Regioni.
(5)RipAortata alla voce Marina
mercantile.
(5)Riportata alla voce Marina
mercantile.
(6)Aggiunge la lettera i) all'art. 28,
terzo comma, L. 31 dicembre 1982, n. 979, riportata alla voce
Marina mercantile.
(7)Sostituisce il quarto comma
dell'art. 28, L. 31 dicembre 1982, n. 979, riportata alla voce
Marina mercantile.
(8)Sostituisce l'ultimo comma
dell'art. 28, L. 31 dicembre 1982, n. 979, riportata alla voce
Marina mercantile.
(8/a)Riportata alla voce Marina
mercantile.
(9)Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(9)Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(9)Riportata alla voce Sanità
pubblica.
(10)Riportato alla voce Acque
pubbliche e impianti elettrici.
Art. 3
Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i
beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative
necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle
attribuzioni di rispettiva competenza.
Art. 4
1(11). 2(12).
(11)Sostituisce il
quarto comma dell'art. 11, L. 10 maggio 1976, n. 319, riportata alla
voce Sanità pubblica. (12)Sostituisce il sesto comma dell'art.
11, L. 10 maggio 1976, n. 319, riportata alla voce Sanità
pubblica.
Art. 5
I territori nei quali istituire riserve naturali
e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma
dell'articolo 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616(13), su proposta del
Ministro dell'ambiente.
Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e
di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale
e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e
riserve naturali.
Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti
autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e
delle riserve naturali statali le direttive necessarie al
raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di
protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone
altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e
coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere
regionale e locale(13/a).
(13)Riportato alla voce
Regioni. (13/a)Vedi,
anche, l'art. 5, L. 22 dicembre 1986, n. 910, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello
Stato.
Art. 6
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di
legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in
materia di impatto ambientale.
In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti
modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo articolo 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del
27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee (13/b).
I progetti delle opere di cui al precedente
comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al
Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini
della valuAtazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione
contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la
specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed
immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore
prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di
prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a
cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione
territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione
nazionale.
Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei
successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di
approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga
deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare
rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di
tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente
provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali.
Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei
ministri.
Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al
comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso
ai sensi del coAmma 4, o comunque tali da compromettere
fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina
la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei
ministri.
Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali
nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312(14), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i
poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616(14/a), di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi
vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e
alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera
soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di
trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del
progetto.
(13/b)Vedi il D.P.C.M. 10 agosto 1988,
n. 377, riportato al n. VI. (14)Riportato alla voce Bellezze
naturali. (14/a)Riportato alla voce
Regioni.
Art. 7(1)
(1)Articolo abrogato
dall'art. 74 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.112.
Art. 8
Per l'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi
tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di
quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione,
nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi
di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici
specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei
dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite
convenzioni.
Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche
tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e
del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per
l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo
7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359(16).
In caso di mancata attuazione o di inosservanza
da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle
disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora
possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine
da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche
A a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività
antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni
competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al
presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato,
il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure
necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità
di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico,
l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
Per la vigilanza, la prevenzione e la
repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il
Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico
dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza
funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale
dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di
finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri
competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il
Ministro della marina mercantile.
(16)Riportata
alla voce Espropriazione per pubblica utilità.
Art. 9
Fatte salve le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli
statuti e delle norAme di attuazione, la funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle
materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di
carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata,
fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente
forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente.
Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le
attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in
materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (17), dal
Ministro per i beni culturali e ambientali.
Il Ministro dell'ambiente, in caso di
persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle
funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un
congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti
relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile
allo svolgimento delle proprie funzioni.
(17)Riportato
alla voce Regioni.
Art. 10
Ai fini dell'esercizio delAle attribuzioni
previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi
del Ministero dell'ambiente: a) servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale; b) servizio
conservazione della natura; c) servizio valutazione
dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la
relazione sullo stato dell'ambiente; d) servizio affari
generali e del personale; e) servizio di collaborazione al
funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per
l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari(17/a).
Le attribuzioni dei servizi e le relative piante
organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del
Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente.
Ai servizi sono preposti dirigenti generali
dello Stato di livello C.
(17/a)Lettera aggiunta dall'art. 3, L.
3 marzo 1987, n. 59, riportata al n. IV.
Art. 11
Organo tecnico-scientifico del Ministero
dell'ambiente è il Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è presieduto dal
Ministro ed è composto nel modo seguente: a) da dieci esperti
designati rispettivamente dai Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori
pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dellAa marina
mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della
pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica; b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità,
dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della
marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle
foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio
superiore della pubblica istruzione; c) da otto professori
universitari di ruolo di discipline attinenti alle tematiche
ambientali; d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti
tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita
l'Accademia nazionale dei Lincei.
I componenti del Comitato sono nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro
anni.
Le norme per l'organizzazione ed il
funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto
del Ministro dell'ambiente.
Il Comitato scientifico esprime pareri nelle
materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro
dell'ambiente.
Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in
sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di
competenza del Ministero.
Il Ministro dell'ambiente può costituire, con
proprio decreto, sentito il pareAre del Consiglio nazionale di cui
al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi
competenza su specifici settori di intervento del Ministero
dell'ambiente e sul settore delle aree protette(17/b).
(17/b)Vedi,
anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato,
e le relative tabelle annesse.
Art. 12
È istituito il Consiglio nazionale per
l'ambiente con la seguente composizione: a) un rappresentante
designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno
designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia
autonoma di Bolzano; b) sei rappresentanti designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione
delle province d'Italia; c) quindici rappresentanti nominati
dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni
a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui
al successivo articolo 13; d) un rappresentante del CNR, uno
dell'ENEA e uno dell'ENEL.
Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi
l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del
giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e
del lavoro e degli ordini professionali.
Il Consiglio nazionale per l'ambiente è
presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre
anni. Elegge nel suo Aseno il vicepresidente e stabilisce le regole
per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di
segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente.
Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle
materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità
stabilite con apposito regolamento approvato con decreto
ministeriale.
Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro
dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate
nell'articolo 1, comma 3.
Il Consiglio esprime il proprio parere sulla
relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla
relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 13
Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni
sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base
delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno
democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità
dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del
Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta
giorni dalla richiesta.
Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la
prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le
terne di cui al precedente art. 12, Acomma 1, lett. c), effettua,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale
e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri
di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento(17/c).
(17/c)Con D.M.
20 febbraio 1987 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1987, n. 48) sono state
individuate le associazioni di protezione ambientale ai sensi
dell'art. 13 della presente legge. Vedi, anche, l'art. 17, comma
48, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata alla voce Ministeri:
provvedimenti generali e l'art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n.
265.
Art. 14
Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia
divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per
l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza
interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze
informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi
dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839(18), con
la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero
dell'ambiente, che riporta il testo integrale dagli atti stessi
nonché il processo verbale delle sedute.
Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle
A informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità
delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica
amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese
di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo
è stabilito con atto dell'amministrazione
interessata.
(18)Riportata alla voce Leggi e
decreti.
Art. 15
I ruoli e le relative dotazioni organiche del
Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle
A e B allegate alla presente legge.
Il consiglio di amministrazione e le commissioni
di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme
vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
Presso il Ministero è istituita una Ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
In relazione all'istituzione della Ragioneria
centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei
ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così
distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con
qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con
qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici
della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con
qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre
della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica
A di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex
carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o
segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di
ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale);
dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di
consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di
direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
I profili professionali di ufficiale e di
assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29
marzo 1983, n. 93(19).
Nella prima applicazione della presente legge,
alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente
potrà provvedere mediante inquadramento a domanda: a) del
personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in
servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di
entrata in vigore della presente legge; b) del personale di
ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti
pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero
dell'ambiente; c) del personale di ruolo in posizione di
comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi
dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887(19/a), e successive modificazioni e
integrazioni(20).
L'inquadramento, con la conservazione della
A qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al
precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto
all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo
stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di
appartenenza.
Per sopperire alle prime esigenze organizzative
e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro
dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di
personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non
superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata
qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro(20/a).
(19)Riportata
alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19/a)Riportata alla voce
Espropriazione per pubblica utilità.
(20)Vedi, anche, l'art. 1, L. 3 marzo
1987, n. 59, riportata al n. IV.
(20/a)Vedi, anche, l'art. 19, L. 10
febbraio 1989, n. 48, riportata alla voce Termini di prescrizione
e decadenza (Sospensione di).
Art. 16
In sede di prima applicazione della presente
legge, il 30 per ceAnto dei posti di primo dirigente, di cui
all'allegata tabella A, è conferito, mediante concorso speciale
per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva
in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data
di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma
di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica
funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella
qualifica stessa.
Art. 17
In attesa della aggregazione di tutti i servizi
scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al
territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un
centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero
dell'ambiente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni,
beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle
organiche allegate alla presente legge.
Art. 18
Qualunque fatto doloso o colposo in violazione
di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a
legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte,
obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello
Stato.
Per la materia di cui al precedente comma 1 la A
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della
Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3(21).
L'azione di risarcimento del danno ambientale,
anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché
dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del
fatto lesivo.
Le associazioni di cui al precedente articolo 13
e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da
parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi
di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
Le associazioni individuate in base all'articolo
13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno
ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi.
Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via
equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa
individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto
conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento
lesivo dei beni ambientali.
Nei casi di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria
responsabilità individuale.
Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone,
ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile.
Per la riscossione dei crediti in favore dello
Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639(22).
9-bis. Le
somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello
Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi
comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da
istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di
finanziare, anche in via di anticipazione: a) interventi
urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza
dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di
disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per
le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426(22/a)
9-ter. Con
decreto delA Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure
per il recupero delle somme concesse a titolo di
anticipazione(22/b).
(21)Riportato
alla voce Impiegati civili dello Stato. (22)Riportato alla voce Riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato. (22/a)Comma aggiunto dall'art. 114,
comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (22/b)Comma aggiunto dall'art. 114,
comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per la data di emanazione
del decreto di cui al presente comma vedi il comma 2 del suddetto
art. 114.
Art. 19
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti
iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia)
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale
1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi
per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20
miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi
per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20
miliardi per l'anno 1988, si provvede meAdiante corrispondente
riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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