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Legge quadro sulle Aree Protette
Legge 6 dicembre 1991, n. 394
(G.U. della Repubblica Italiana n. 292
Supplemento Ordinario - del 13 dicembre 1991)
(G.U. della Repubblica Italiana n.
292- Supplemento Ordinario - del 13 dicembre 1991)
TITOLO I Principi
Generali
Art.
1 - (Finalità e ambito della legge) Art.
1 bis - (Programmi nazionali e politiche di
sistema) Art.
2 - (Classificazione delle aree naturali protette) Art.
3 - (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica
per le
aree naturali protette) Art.
4 - (Programma triennale per le aree naturali protette) Art.
5 - (Attuazione del programma: poteri sostitutivi) Art.
6 - (Misure di salvaguardia) Art.
7 - (Misure di incentivazione)
TITOLO II Aree
naturali protette nazionali
Art.
8 - (Istituzione delle aree nazionali protette nazionali) Art.
9 - (Ente parco) Art.
10 - (Comunità del parco) Art.
11 - (Regolamento del parco) Art.
11 bis - (Tutela dei valori naturali, storici e
ambientali e
iniziative per la promozione economica e sociale) Art.
12 - (Piano per il parco) Art.
13 - (Nulla osta) Art.
14 - (Iniziative per la promozione economica e sociale) Art.
15 - (Acquisti, espropriazioni ed indennizzi) Art.
16 - (Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali) Art.
17 - (Riserve naturali statali) Art.
18 - (Istituzione di aree protette marine) Art.
19 - (Gestione delle aree protette marine) Art.
20 - (Norme di rinvio) Art.
21 - (Vigilanza e sorveglianza)
TITOLO III Aree
naturali protette regionali
Art.
22 - (Norme quadro) Art.
23 - (Parchi naturali regionali) Art.
24 - (Organizzazione amministrativa del parco naturale
regionale) Art.
25 - (Strumenti di attuazione) Art.
26 - (Coordinamento degli interventi) Art.
27 - (Vigilanza e sorveglianza) Art.
28 - (Leggi regionali)
TITOLO
IV Disposizioni finali e transitorie
Art.
29 - (Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale
protetta) Art.
30 - (Sanzioni) Art.
31 - (Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva
naturale) Art.
32 - (Aree contigue) Art.
33 - (Relazione al Parlamento) Art.
34 - (Istituzione di parchi e aree di reperimento) Art.
35 - (Norme transitorie) Art.
36 - (Aree marine di reperimento) Art.
37 - (Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e
regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale) Art.
38 - (Omissis)
TITOLO
I Principi Generali
Art. 1 (Finalità e ambito della
legge)
La presente legge, in attuazione degli artt. 9 e
32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali,
detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in
forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale.
Ai fini della presente legge costituiscono il
patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno
rilevante valore naturalistico e ambientale.
I territori nei quali siano presenti i valori di
cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno
speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire,
in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di
specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali,
di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di
comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici,
di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di
equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di
restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo
e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica,
anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative
compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri
idraulici e idrogeologici.
I territori sottoposti al regime di tutela e di
gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali
protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione
e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
Nella tutela e nella gestione delle aree
naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano
forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n.
142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti
locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco
possono altresì promuovere i patti territoriali di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(1).
(1)L'ultimo
periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 21,
della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
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Art. 1 bis(1) (Programmi nazionali e
politiche di sistema)
Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei
sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino,
delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo
sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare
riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali,
dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le
politiche agricole, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i
beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti
pubblici e privati.
Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti
parco interessati e delle associazioni ambientalistiche
maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse
finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione
degli accordi di programma di cui al comma 1.
(1)Questo
articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 22, della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
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Art. 2 (Classificazione delle
aree naturali protette)
I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi
intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una
o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche,
di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici,
scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da
richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.
I parchi naturali regionali sono costituiti da
aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di
mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale,
che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un
sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi,
dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali
delle popolazioni locali.
Le riserve naturali sono costituite da aree
terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più
specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna,
ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità
delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere
statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse
rappresentati.
Con riferimento all'ambiente marino, si
distinguono le aree protette come definite ai sensi del Protocollo
di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai
sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
Il Comitato per le aree naturali protette di cui
all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità
della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di
protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in
particolare dalla Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo
1976, n. 448.
La classificazione delle aree naturali protette
di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel
territorio delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni
e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di
attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione
Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'art. 3 della L. 5
agosto 1981, n. 453.
La classificazione e l'istituzione dei parchi
nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e
lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni(1).
La classificazione e l'istituzione dei parchi e
delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono
effettuate dalle regioni.
Ciascuna area naturale protetta ha diritto
all'uso esclusivo della propria denominazione.
(1)Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma
23, della L. 2 dicembre 1998, n. 426.
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Art. 3 (Comitato per le aree
naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali
protette)
È istituito il Comitato per le aree naturali
protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai
Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle
foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e
ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei
presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati,
designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto
consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni
nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate.
Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente
con proprio decreto.
Il Comitato identifica, sulla base della Carta
della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto
del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali,
che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa
deliberazione del Comitato.
La Carta della natura(1) è predisposta dai servizi tecnici nazionali di
cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi
del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati
disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'art.
1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta
della montagna di cui all'art. 14 della L. 3 dicembre 1971, n.
1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia,
evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità
territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su
proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti
compiti: a) integra la classificazione delle aree protette,
sentita la Consulta di cui al comma 7; b) adotta il programma
per le aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7
del presente articolo, nonché le relative direttive per
l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; c)
approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato
almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle
deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
Ove sull'argomento in discussione presso il
Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro
dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che
decide in merito.
È istituita la Consulta tecnica per le aree
naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da
nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli
studi realizzati in materia di conservazione della natura,
nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui
tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di
protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per
l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi
rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei,
dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana,
uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti
in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e
regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una
spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
La Consulta esprime pareri per i profili
tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua
iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro
dell'ambiente.
Le funzioni di istruttoria e di segreteria del
Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio
conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una
segreteria tecnica composta da un contingente di personale
stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto
contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei
Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti
pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità
stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con
il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di
venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a
termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per
eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del
D.L. 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla L. 4 agosto 1973, n.
497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i
Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione
della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è
autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire
dall'anno 1991.
(1)Si veda la Delib. 2 dicembre
1996 (G.U. n. 142 del 20 giugno 1997), recante approvazione del
programma operativo per la Carta della natura.
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Art. 4 (Programma triennale per le aree
naturali protette)(1)
Il programma triennale per le aree naturali
protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle
linee fondamentali di cui all'art. 3, comma 2, dei dati della
Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste
dalla legge dello Stato: a) specifica i territori che formano
oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse
internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle
vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la
necessaria delimitazione dei confini; b) indica il termine per
l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento
e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione
di massima delle aree stesse; c) definisce il riparto delle
disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun
esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale
per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con
sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali,
funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il
restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il
restauro e l'informazione ambientali; d) prevede contributi in
conto capitale per le attività nelle aree naturali protette
istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti
delle regioni relativi all'istituzione di dette aree; e)
determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi
lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree
protette nell'attuazione del programma per quanto di loro
competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed
alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla
base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
Il programma è redatto anche sulla base delle
indicazioni di cui all'art. 1 della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
Il programma fissa inoltre criteri di massima
per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette
di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo
contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il
loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
La realizzazione delle previsioni del programma
di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente
promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali,
sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma
triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui
alla L. 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri
è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della
presente legge.
Proposte relative al programma possono essere
presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso,
dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e
dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte
per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per
l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere
altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente,
delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
dell'art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila
cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la
proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i
successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata
triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In
sede di attuazione del primo programma triennale, il programma
stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9
ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a
quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili
per le finalità compatibili con la presente legge ed in
particolare con quelle degli artt. 7, 12, 14 e 15, ed è
predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e
tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e
le amministrazioni statali e regionali.
Qualora il programma non venga adottato dal
Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente.
In vista della formulazione del programma è
autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire
22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per
l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta
della natura nonché per attività di informazione ed educazione
ambientale.
Per l'attuazione del programma ed in particolare
per la redazione del piano per il parco di cui all'art. 12, per le
iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'art.
14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'art. 15,
nonché per interventi connessi a misure provvisorie di
salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi
urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è
autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110
miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.
(1)Il programma triennale per le aree naturali protette è
stato soppresso dall'art. 76 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.
112.
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Art. 5 (Attuazione del programma: poteri
sostitutivi)(1)
Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione
del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute
necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali
da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro
dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le
misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso
il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al
Consiglio dei Ministri che provvede in via sostitutiva anche
attraverso la nomina di commissari ad acta.
Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere
aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le
relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri
soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione
naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro
dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.
L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree
protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico
dello Stato.
(1)Vedi nota(1) all'art. 4.
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Art. 6 (Misure di salvaguardia)
In caso di necessità ed urgenza il Ministro
dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze,
possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente
legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto
concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina
mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta
d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di
salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima
seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di
individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto
dall'art. 5 della L. 8 luglio 1986, n. 349, in materia di
individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed
internazionale, nonché dall'art. 7 della L. 3 marzo 1987, n.
59(1).
Dalla pubblicazione del programma fino
all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente
le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre
specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e
si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 7.
Sono vietati fuori dei centri edificati di cui
all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi
di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei
centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la
trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento
dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella
agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del
territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici
e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di
necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento
motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure
di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di
attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità
dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di
realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 31 della L. 5
agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro
dell'ambiente e alla regione interessata.
Dall'istituzione della singola area protetta
sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e
le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11.
Per le aree protette marine le misure di
salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della L. 3 marzo
1987, n. 59.
L'inosservanza delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la
eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali
danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente
responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa
e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione
di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o
l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di
riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine
assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone
l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di
cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 27 della L. 28
febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello
Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'art.
8 della L. 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è
resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi
del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14
aprile 1910, n. 639.
(1)Disposizioni transitorie ed
urgenti per il funzionamento del Ministero
dell'ambiente.
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Art. 7 (Misure di incentivazione)(1)
Ai comuni ed alle province il cui territorio è
compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco
nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in
parte, entro i confini di un parco naturale regionale è,
nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di
finanziamenti dell'Unione europea,(2) statali e regionali richiesti
per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del
parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti
nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli artt. 12 e
25: a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare
valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati
rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento
dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e
di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività
agricole e forestali; e) attività culturali nei campi di
interesse del parco; f) agriturismo; g) attività sportive
compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti
energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas
combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie
rinnovabili.
Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1
è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano
realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le
finalità istitutive del parco nazionale o naturale
regionale.
(1)Vedasi il D.M. 12 febbraio 1993 (Finanziamento degli
enti locali compresi nei parchi nazionali e regionali).
(2)Le parole: "dell'Unione europea,", sono state inserite
dall'art. 2, comma 8, della L. 9 dicembre 1998, n.
246.
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TITOLO II Aree naturali
protette nazionali
Art. 8 (Istituzione delle aree nazionali
protette nazionali)
I parchi nazionali individuati e delimitati
secondo le modalità di cui all'art. 4 sono istituiti e delimitati
in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
Le riserve naturali statali, individuate secondo
le modalità di cui all'art. 4, sono istituite con decreto del
Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
Qualora il parco o la riserva interessi il
territorio di una ragione a statuto speciale o provincia autonoma
si procede di intesa.
Qualora il parco o la riserva interessi il
territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale
o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed
una gestione unitaria.
Con il provvedimento che istituisce il parco o
la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in
vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di
salvaguardia introdotte ai sensi dell'art. 6.
Salvo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2,
e dall'art. 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco
si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.
Le aree protette marine sono istituite in base
alle disposizioni di cui all'art. 18.
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Art. 9 (Ente parco)
L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico,
sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è
sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.
Sono organi dell'Ente: a) il
Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) la Giunta
esecutiva; d) il Collegio dei revisori dei conti; e) la
Comunità del parco.
Il Presidente è nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio
ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la
legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività,
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo,
adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla
ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente
e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone
particolarmente qualificate per le attività in materia di
conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità
del parco di cui all'art. 10, secondo le seguenti modalità: a)
cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto
limitato; b) due, su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 8
luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia
naturalistico-ambientale; c) due, su designazione
dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica
italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale
delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle
province nei cui territori ricade il parco; in caso di
designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti
indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente; d) uno, su
designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; e)
due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
Le designazioni sono effettuate entro
quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.
Qualora siano designati membri dalla Comunità del parco sindaci di
un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una
provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la
cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la
decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio
direttivo e il conseguente rinnovo della designazione(1). La stessa norma si applica
nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti(1).
Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno
un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità
del parco(2) ed(3) una giunta esecutiva formata
da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità
e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.
Il Consiglio direttivo è legittimamente
insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo delibera in merito a
tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che
sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per
il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano
pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14(4).
8 bis. Lo
statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il
parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero
dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il
riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve
controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali
osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con
deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente
adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta
giorni(5).
Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare,
le forme di pubblicità degli atti.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di
contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di
contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori
dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è
formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria
generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del
tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno
dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
Il direttore del parco è nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati
proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo
di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco
istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede
mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco
provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito
contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni(6).
Gli organi dell'Ente parco durano in carica
cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
Agli Enti parco si applicano le disposizioni di
cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella
tabella IV allegata alla medesima legge.
La pianta organica di ogni Ente parco è
commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale
ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è
consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con
contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei
contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore
agricolo-forestale.
Il Consiglio direttivo può nominare appositi
comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi
specifici nei settori di attività dell'Ente parco.
(1)Questo
periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 24, lett. a), della L.
9 dicembre 1998, n. 426.
(2)Le parole:
"scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco", sono
state inserite dall'art. 2, comma 24, lett. b), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(3)L'originaria
parola: "eventualmente" è stata soppressa dall'art. 2, comma 24,
lett. b), della L. 9 dicembre 1998, n. 426. (4)Le originarie
parole: "elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con
decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione" sono
state soppresse dall'art. 2, comma 24, lett. c), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(5)Questo comma
è stato inserito dall'art. 2, comma 24, lett. d), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(6)Questo comma
è stato così sostituito dall'art. 2, comma 25, della L. 9 dicembre
1998, n. 426.
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Art. 10 (Comunità del parco)
La Comunità del parco è costituita dai
presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni
e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono
ricomprese le aree del parco.
La Comunità del parco è organo consultivo e
proposito dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è
obbligatorio: a) sul regolamento del parco di cui all'art.
11; b) sul piano per il parco di cui all'art. 12; c) su
altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del
Consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
d bis) sullo statuto dell'Ente parco(1).
La Comunità del parco delibera, previo parere
vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico
e sociale di cui all'art. 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta
altresì il proprio regolamento.
La Comunità del parco elegge al suo interno un
Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno
due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente
parco o da un terzo dei suoi componenti.
(1)Questa
lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 27, della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
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Art. 11 (Regolamento del
parco)
Il regolamento del parco disciplina l'esercizio
delle attività consentite entro il territorio del parco ed è
adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione
del piano per il parco di cui all'art. 12 e comunque non oltre sei
mesi dall'approvazione del medesimo.
Allo scopo di garantire il perseguimento delle
finalità di cui all'art. 1 e il rispetto delle caratteristiche
naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali
locali(1) proprie di ogni
parco, il regolamento del parco disciplina in particolare: a)
la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti; b) lo svolgimento delle attività artigianali,
commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; c) il
soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di
trasporto; d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative
ed educative; e) lo svolgimento di attività di ricerca
scientifica e biosanitaria; f) i limiti alle emissioni sonore,
luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in
materia; g) lo svolgimento delle attività da affidare a
interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con
particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio
civile alternativo; h) l'accessibilità nel territorio del parco
attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di
handicap e anziani.
2 bis. Il regolamento del parco
valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le
attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio,
nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche
mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività
particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini
suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività
venatoria previste dal presente articolo(2).
Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi
sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con
particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai
rispettivi habitat. In particolare sono vietati: a) la
cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie
animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali,
salvo nei territori in cui sono consentite le attività
agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee,
vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio
naturale; b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di
discariche, nonché l'asportazione di minerali; c) la
modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di
attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall'Ente parco; e) l'introduzione e l'impiego di
qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli
biogeochimici; f) l'introduzione, da parte di privati, di armi,
esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non
autorizzati; g) l'uso di fuochi all'aperto; h) il sorvolo di
velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla
disciplina del volo.
Il regolamento del parco stabilisce altresì le
eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
riguarda la lett. a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali
prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari
per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco.
Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere
attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo
espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.
Restano salvi i diritti reali e gli usi civici
delle collettività locali, che sono esercitati secondo le
consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle
collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono
liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi
civici ad istanza dell'Ente parco.
Il regolamento del parco è approvato dal
Ministro dell'ambiente, (3)
previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro
quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le
regioni e le province autonome interessate; il regolamento
acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i
comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le
disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del
comune, che è tenuto alla loro applicazione.
(1)Le parole da:
"naturali" a "culturali locali", sono state inserite dall'art. 2,
comma 28, lett. a) della L. 9 dicembre 1998, n.
246.
(2)Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 28,
lett. b), della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
(3)Le originarie
parole: "sentita la Consulta e", sono state soppresse dall'art. 2,
comma 28, lett. c), della L. 9 dicembre 1998, n.
246.
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Art. 11 bis(1) (Tutela dei valori
naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione
economica e sociale)
Il consiglio direttivo del parco e la Comunità
del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche
consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e
il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui
agli stessi articoli 12 e 14.
(1)Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 29,
della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
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Art. 12 (Piano per il parco)
La tutela dei valori naturali ed ambientali
nonché storici, culturali, antropologici tradizionali(1) affidata all'Ente parco è
perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di
seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare
i seguenti contenuti: a) organizzazione generale del territorio
e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela; b) vincoli,
destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano; c)
sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili,
ai portatori di handicap e agli anziani; d) sistemi di
attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del
parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di
campeggio, attività agro-turistiche; e) indirizzi e criteri per
gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale
in genere.
Il piano suddivide il territorio in base al
diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali
nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua
integrità. b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato
costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti,
eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere
tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la
realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché
interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente
parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere
esistenti, ai sensi delle lett. a) e b) del primo comma dell'art.
31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; c) aree di protezione nelle
quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai
criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare,
secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e
raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la
produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi
autorizzati ai sensi delle lett. a ), b) e c) del primo comma
dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo
l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d)
aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo
eco-sistema, più estesamente modificate dai processi di
antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili
con le finalità istitutive del parco e finalizzate al
miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali
e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
Il piano è predisposto dall'Ente parco entro
diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai
criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del
parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la
predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio
direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso.
Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla
regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente
parco(2).
Il piano adottato è depositato per quaranta
giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle
regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne
copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare
osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio
parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal
ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle
osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto
concerne le aree di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 e
d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni
interessati per quanto concerne le aree di cui alla lett. d) del
medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora
il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla
istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un
comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province
autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il
raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non
vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro
dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che
decide in via definitiva.
In caso di inosservanza dei termini di cui al
comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il
Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un
commissario ad acta.
Il piano è modificato con la stessa procedura
necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica
modalità almeno ogni dieci anni.
Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico
generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli
interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani
paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro
strumento di pianificazione.
Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione
ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni
e dei privati.
(1)Le
parole da: "nonché storici ...", fino a: "tradizionali", sono
state inserite dall'art. 2, comma 30, lett. a), della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
(2)Questo comma è stato così
sostituito dall'art. 2, comma 30, lett. b), della L. 9 dicembre
1998, n. 426.
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Art. 13 (Nulla osta)
Il rilascio di concessioni o autorizzazioni
relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è
sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta
verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del
regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla
richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si
intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile,
è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e
all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette
giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime
modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per
decorrenza del termine.
Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso
ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi della L. 8 luglio 1986,
n. 349.
L'esame delle richieste di nulla osta può essere
affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito
comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate
dal regolamento del parco.
Il Presidente del parco, entro sessanta giorni
dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini
di espressione del nulla osta.
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Art. 14 (Iniziative per la promozione
economica e sociale)
Nel rispetto delle finalità del parco, dei
vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la
Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo
sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente
residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
A tal fine la Comunità del parco, avvia
contestualmente all'elaborazione del piano del parco(1) un
piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle
attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla
realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche
attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la
propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato
dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate(2). In
caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente
parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza
presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i
contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei
Ministri.
Il piano di cui al comma 2 può prevedere in
particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti
locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di
depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di
carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da
concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione
alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la
promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali
artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e
biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra
iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di
conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività
locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere
in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il
volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in
particolare per i portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco
può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio
nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che
presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del
parco.
L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione
o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine
dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del
parco.
Il piano di cui al comma 2 ha durata
quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa
procedura della sua formazione.
(1)Le originarie parole: "entro
un anno dalla sua costituzione, elabora", sono state così
sostituite dall'art. 3 comma 31, della L. 9 dicembre 1998, n.
426.
(2)Il secondo
periodo di questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma
31, della L. 9 dicembre 1998, n. 426.
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Art. 15 (Acquisti, espropriazioni ed
indennizzi)
L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al
comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o
acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto
di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali
vigenti.
I vincoli derivanti dal piano alle attività
agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di
principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad
attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed
indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi
derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione
del presente comma.
L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni
provocati dalla fauna selvatica del parco.
Il regolamento del parco stabilisce le modalità
per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da
corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
L'Ente parco ha diritto di prelazione sul
trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali
sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui
all'art. 12, comma 2, lett. a) e b ), salva la precedenza a favore
di soggetti privati di cui al primo comma dell'art. 8 della L. 26
maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro
tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta
deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della
trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue
modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale
notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di
cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione
dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei
confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa
a qualsiasi titolo.
L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio
bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al
prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e
risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune
priorità.
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Art. 16 (Entrate dell'Ente parco
ed agevolazioni fiscali)
Costituiscono entrate dell'Ente parco da
destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) i contributi
ordinari e straordinari dello Stato; b) i contributi delle
regioni e degli enti pubblici; c) i contributi ed i
finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le donazioni
e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della L. 2
agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e
integrazioni; e) gli eventuali redditi patrimoniali; f) i
canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei
diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai
servizi resi; g) i proventi delle attività commerciali e
promozionali; h) i proventi delle sanzioni derivanti da
inosservanza delle norme regolamentari; i) ogni altro provento
acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
Le attività di cessione di materiali
divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici,
nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente
parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del
commercio.
Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2
sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La
registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'art. 24
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1
del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei
registratori di cassa. 4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio
del bilancio.
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Art. 17 (Riserve naturali
statali)
Il decreto istitutivo delle riserve naturali
statali, di cui all'art. 8, comma 2, oltre a determinare i confini
della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le
caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli
principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui
devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il
relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi
contenuti nell'art. 11 della presente legge. Il piano di gestione
della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati
dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto
istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto
ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono vietati in particolare: a) ogni forma di
discarica di rifiuti solidi e liquidi; b) l'accesso nelle
riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le
modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della
riserva.
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Art. 18 (Istituzione di aree protette
marine)
In attuazione del programma il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile
e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette
marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal
programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso
svolta, ai sensi dell'art. 26 della L. 31 dicembre 1982, n. 979,
dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.
Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la
denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è
finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la
concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di
mare di cui all'art. 19, comma 6.
Il decreto di istituzione è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per il finanziamento di programmi e progetti di
investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Per le prime spese di funzionamento delle aree
protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
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Art. 19 (Gestione delle aree protette marine)
Il raggiungimento delle finalità istitutive di
ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale
gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si
avvale delle competenti capitanerie di porto. Con apposita
convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione
dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.
Qualora un'area marina protetta sia istituita in
acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è
attribuita al soggetto competente per quest'ultima.
Nelle aree protette marine sono vietate le
attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche
dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive
dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la
raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali
nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b)
l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di
attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e
ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a
motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.
I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si
applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la
Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un
regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in
funzione del grado di protezione necessario.
Beni del demanio marittimo e zone di mare
ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso
esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con
decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio
marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte
della medesima.
La sorveglianza nelle aree protette marine è
esercitata dalle capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli
enti locali delegati nella gestione delle medesime aree
protette(1).
(1)Le originarie parole: "ai sensi
dell'art. 28 della L. 31 dicembre 1982, n. 979", sono state così
sostituite dall'art. 2, comma 17, della L. 9 dicembre 1998, n.
426.
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Art. 20 (Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato dalla
presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni
relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le
disposizioni del titolo V della L. 31 dicembre 1982, n. 979(1), non in
contrasto con le disposizioni della presente legge.
(1)Disposizioni per la
difesa del mare.
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Art. 21(1)(2) (Vigilanza
e sorveglianza)
La vigilanza sulla gestione delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le
aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine
congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della
marina mercantile.
La sorveglianza sui territori delle aree
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è
esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale
dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello
stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro
affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei
provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo
restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1(3) di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le
strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il
Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la
dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal
decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le
modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale,
nonché di formazione professionale del personale forestale di
sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere
attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in
concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.
Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la
qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto
decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato,
sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata
ai sensi dell'art. 19, comma 7.
(1)Si
veda il D.P.C.M. 26 giugno 1997.
(2)Si veda il D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche.
(3)Le parole da: "e, sino
all'emanazione ...", fino a: "... del medesimo articolo 4, comma
1,", sono state inserite dall'art. 2, comma 32, della L. 9
dicembre 1998, n. 426.
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TITOLO III Aree naturali
protette regionali
Art. 22 (Norme quadro)
Costituiscono principi fondamentali per la
disciplina delle aree naturali protette regionali: a) la
partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni
al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva
l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai
sensi dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Tale
partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa
legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di
un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale
dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione
provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire,
alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta
sul territorio; b) la pubblicità degli atti relativi
all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano
per il parco di cui all'art. 25; c) la partecipazione degli
enti locali interessati alla gestione dell'area protetta; d)
l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in
conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle
aree protette; e) la possibilità di affidare la gestione alle
comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora
l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i
beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità
stesse.
Fatte salve le rispettive competenze per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma
economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla
istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità
degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla
definizione del piano per il parco.
Le regioni istituiscono parchi naturali
regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i
demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e
di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio
e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
Le aree protette regionali che insistono sul
territorio di più regioni sono istituite dalle regioni
interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo
criteri unitari per l'intera area delimitata.
Non si possono istituire aree protette regionali
nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale
statale.
Nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali
prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti
devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora
non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la
diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione
del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente
o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra
cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni
corsi di formazione a cura dello stesso Ente(1).
(1)Le parole da: "scelte
con preferenza ...", fino alla fine del comma, sono state inserite
dall'art. 2, comma 33, della L. 9 dicembre 1998, n.
426.
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Art. 23 (Parchi naturali regionali)
La legge regionale istitutiva del parco naturale
regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'art.
22, comma 1, lett. a), definisce la perimetrazione provvisoria e
le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione
del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui
all'art. 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco.
A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto
pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi
associativi ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142. Per la
gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono
essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti
privati, nonché con comunioni familiari montane.
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Art. 24 (Organizzazione
amministrativa del parco naturale regionale)
In relazione alla peculiarità di ciascuna area
interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con
apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando
i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la
designazione del presidente e del direttore, i poteri del
consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i
poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di
consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di
funzionamento degli organi statutari, la costituzione della
comunità del parco.
Nel collegio dei revisori dei conti deve essere
assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del
tesoro.
Gli enti di gestione dei parchi naturali
regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di
personale comandato dalla regione o da altri enti
pubblici.
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Art. 25 (Strumenti di attuazione)
Strumenti di attuazione delle finalità del parco
naturale regionale sono il piano per il parco e il piano
pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività
compatibili.
Il piano per il parco è adottato dall'organismo
di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore
anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i
piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi
livello.
Nel riguardo delle finalità istitutive e delle
previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il
parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e
degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita
economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal
fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la
promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato
dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere
espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è
approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
Al finanziamento del piano pluriennale economico
e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le
regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
Le risorse finanziarie del parco possono essere
costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi
titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da
diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed
immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la
gestione.
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Art. 26 (Coordinamento degli
interventi)
Sulla base di quanto disposto dal programma
nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'art.
25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti
di cui all'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, accordi di
programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad
oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli
accordi individuano gli interventi da realizzare per il
perseguimento delle finalità di conservazione della natura,
indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli
enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di
coordinamento ed integrazione della procedura.
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Art. 27 (Vigilanza e sorveglianza)
La vigilanza sulla gestione delle aree demaniali
protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di
area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto
istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di
stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la
sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali,
sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste.
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Art. 28 (Leggi regionali)
Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni adeguano la loro
legislazione alle disposizioni contenute nel presente
titolo.
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TITOLO IV Disposizioni finali
e transitorie
Art. 29 (Poteri dell'organismo di gestione
dell'area naturale protetta)
Il legale rappresentante dell'organismo di
gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata
un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla
osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed
ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione
di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la
responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa
e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione
di opere.
In caso di inottemperanza all'ordine di
riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o
animali entro un congruo termine, il legale rappresentante
dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli
obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e
quarto dell'art. 27 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto
compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione
emessa ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
L'organismo di gestione dell'area naturale
protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o
colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio
naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede
di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area
protetta.
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Art. 30 (Sanzioni)
Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.
6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli artt. 11, comma 3, e 19, comma 3, è
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire venticinque milioni. Le pene sono raddoppiate
in caso di recidiva.
La violazione delle disposizioni emanate dagli
organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire due milioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n.
689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione
dell'area protetta.
In caso di violazioni costituenti ipotesi di
reati perseguiti ai sensi degli artt. 733 e 734 c.p. può essere
disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare
l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla
sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato
per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è
tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area
danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento
del danno.
Nelle sentenze di condanna il giudice può
disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose
utilizzate per la consumazione dell'illecito.
Si applicano le disposizioni di cui alla L. 24
novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente
articolo.
In ogni caso trovano applicazione le norme
dell'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al
risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di
gestione dell'area protetta.
Le sanzioni penali previste dal comma 1 si
applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle
misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
Le sanzioni penali previste dal comma 1 si
applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di
leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista
della istituzione di aree protette e con riguardo alla
trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
Nell'area protetta dei monti Cervati, non si
applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti
di cui all'art. 17, comma 2.
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Art. 31 (Beni di proprietà dello
Stato destinati a riserva naturale)
Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9
della L. 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato,
le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali
organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste
demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve
naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della
riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del
1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato
possono essere disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi
tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L. 5
aprile 1985, n. 124.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al
Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del D.M. 20
luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua
disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree
naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un
completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla
regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art.
68 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
La gestione delle riserve naturali, di qualunque
tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o
vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata
all'Ente parco(1) .
Le direttive necessarie per la gestione delle
riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi
scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono
impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della L.
8 luglio 1986, n. 349.
(1)Questo
comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 34, della L. 9
dicembre 1998, n. 246.
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Art. 32 (Aree contigue)
Le regioni, d'intesa con gli organismi di
gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali
interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure
di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive
e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contig | |