
"Disposizioni per lo sviluppo e
la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale"
Legge 8 ottobre 1997, n. 344
(G.U. della Repubblica Italiana n.
239 del 13 ottobre 1997)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
(Sviluppo della
progettazione di interventi ambientali e promozione di figure
professionali)
1. Al fine di migliorare,
incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori
tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la
progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente,
nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di
supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni
pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi
interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione
delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale
attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni
interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri
competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati
livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di
interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie
specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali
disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione
con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati,
corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie
professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche
mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività
dall'Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in
collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare
con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di
educazione, di formazione anche di livello universitario e di
ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al
riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare
l'occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai
commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si
avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo
14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare
apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti
speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente
riconosciuti e con le regioni interessate.
5. Per la
realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata
la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.
Art. 2.
(Promozione delle
tecnologie pulite e
dello sviluppo della sostenibilità
urbana)
1. Il Ministro dell'ambiente assegna
annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in
relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità
ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei
rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione
di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile
e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati,
ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli
interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo
i princìpi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti
delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione
dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili.
L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per
i due terzi alle piccole e medie imprese.
2. Il Ministro
dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per
l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonchè le modalità
procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.
3. Per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei
comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi
associativi.
4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma
1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997,
1998 e 1999.
Art. 3.
(Informazione,
educazione ambientale e sensibilizzazione)
1. Per il proseguimento ed il potenziamento
delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione
ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne,
la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato
dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività
di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa
di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di
cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione
regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione
nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.
Art. 4.
(Interventi per la
conservazione della natura)
1. Sono istituiti a decorrere
dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate
e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i
seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c)
Asinara.
2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o
rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei
territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara,
previa verifica del consenso dei comuni e delle province
interessati, previa perimetrazione e individuazione della
denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
intesa con le regioni interessate, è istituito un parco nazionale;
con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del
territorio del parco ad aree contermini.
3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) costa teatina".
4. All'articolo
36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera
ee) è aggiunta la seguente:
"ee-bis) Parco marino "Torre del
Cerrano"".
5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998
provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti,
all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei
parchi di cui ai commi 3 e 4.
6. All'Ente parco nazionale della
Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti
nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti
parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di
altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto
istitutivo del parco stesso.
7. All'Ente parco dell'Asinara sarà
affidata la gestione del territorio dell'omonima isola.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, le parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara"
sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu".
8. Per i
parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente
procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1o gennaio
1998.
9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è
autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000
milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno
1999.
10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7,
8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni
per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni
per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Per la realizzazione di interventi nel campo
della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di
parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione
dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta
ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio,
ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree
protette, nonchè per l'attivazione di centri di accoglienza di
animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è
autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire
8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere
dall'anno 1999.
12. Per consentire lo sviluppo e il supporto
all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette
di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze
giuridico-amministrative e dieci con competenze
tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata
in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a
decorrere dall'anno 1998.
Art. 5.
(Attuazione di
convenzioni internazionali
e altri interventi in campo ambientale)
1. Per la realizzazione degli
interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali
e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale,
all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro
sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento
del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9
del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la
spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni
per gli anni 1998 e 1999.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento
del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge
6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni
a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di
utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro
dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio
dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e
di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre
1991, n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni
per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per
l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio
1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione
delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna,
nonchè di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta
informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello
per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al
comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come
sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995,
è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni
a decorrere dal 1997.
3.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un
sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità
ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il
sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per
l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di
frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei
metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a
lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilità dell'apposita
sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo
stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
5. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, dopo le parole: "si provvederà mediante la costruzione
o l'acquisto" sono inserite le seguenti: "o il noleggio". 6. Il
terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
è abrogato.
Art. 6.
(Ampliamento della
pianta organica)
1. Al fine di migliorare la
funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello
stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella
allegata alla presente legge.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, sono determinati i profili
professionali.
3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e
determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente
mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma
2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche
in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con le seguenti modalità:
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza
fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997
e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo,
previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto
attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche
immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale,
da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma
1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento
dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a
seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3,
nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante
mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello
Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale
proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in
servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei
requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno
predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le
esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero da
espletare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1,
lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) i rimanenti
posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento
della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei
ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione
attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le
qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure
concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale
vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati
in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti
alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti
aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:
1)
mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e
di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero
dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello
dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento
avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro
dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici,
dell'anzianità e della qualifica;
2) mediante procedure
concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle
professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo
periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al
personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;
f) le unità di personale
proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in
servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le
procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla
data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle
disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale
posseduta presso l'ANPA.
5. Per l'attuazione del presente
articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000
milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed
in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.
Art. 7.
(Programma stralcio
di tutela ambientale)
1. Per l'attuazione del programma
stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire
65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998
e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.
2. Il programma stralcio
di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse
nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata
ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola,
opportunamente coordinati con gli interventi di competenza
regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e
materie oggetto di finanziamento comunitario.
3. Ai fini della
predisposizione del programma stralcio e della redazione dei
progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può,
altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca,
istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti
disposizioni.
4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al
presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di
programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
nonchè gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e
le relative modalità di stipulazione e concessione.
Art. 8.
(Modifiche al
decreto-legge n. 67 del 1997)
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche
agro-alimentari," sono sostituite dalle seguenti: "per le politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,";
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero
per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate
ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di
valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che
le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro
utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità
tecnico-economica.";
c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le
parole: "delle risorse agricole, alimentari e forestali" sono
sostituite dalle seguenti: "per le politiche agricole".
2.
All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
"1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto
dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti
di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque
a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili
nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonchè i proventi
derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge
5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle
opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento
e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento
delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia
stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio
della provincia. Sentite le autorità di bacino, le regioni possono,
con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale
degli ambiti".
3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è
emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67
del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle
riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in
deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive
disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio
del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le
risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente
ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi
previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente,
provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi
operativi eventualmente occorrenti".
5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati
o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno
preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle
acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto,
intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso
articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione
dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue.
Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna
opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito
ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua
il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per
un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere
all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore
definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare,
a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse
destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse
derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione,
ove previsti".
Art. 9.
(Disposizioni
finanziarie)
1. All'onere derivante
dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo
4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire
53.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per
l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000
milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Per le
finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse
derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di
interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con
riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.
4. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10.
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Visto, il
Guardasigilli: Flick
Si omette il testo della tabella
allegata