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Nuovi interventi in campo ambientale
Legge 9 dicembre 1998, n. 426
(G.U. della Repubblica Italiana n. 291
del 14 dicembre 1998)
Le parti omesse nel testo della legge si
riferiscono a mere modifiche di altre disposizioni normative.
Art. 1 (Interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinanti)
Al fine di consentire il concorso pubblico nella
realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale
dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi,
lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro
dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo
17, comma 6 bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni
attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui
alla deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di
collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto
legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di
programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n.
22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire
27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a
decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere
dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la
spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni
successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE
al rifinanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché
quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di
riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro
comunitario di sostegno 19941999. 1999.
Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie
il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che
individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi
prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei
singoli interventi e le modalità di trasferimento delle relative
risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità,
delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Sono considerati primi interventi di bonifica
di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali
e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati,
sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla
base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera); b)
Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e)
Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h)
Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m)
Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n)
Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte.
Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del
programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il
monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni
interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli
interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i
presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per
il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili,
assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale
delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il
Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA).
Gli enti territoriali competenti, sulla base del
programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o
ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e
prestiti e altri istituti di credito. Le regioni sono autorizzate
a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti
territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti
interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi,
avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente
assegnate dal Ministero dell'ambiente.
Nel caso di cambio di destinazione, dei siti
oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni
dalìeffettuazione degli stessi in assenza di cambio di
destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6 bis,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, è restituito allo Stato in misura adeguata
all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del cambio
di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello
dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno
determinati i criteri e le modalità della restituzione.
(Omissis).
(Omissis).
Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 15 bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
- 22. (Omissis).
Fino al 1 gennaio 2000 e salvo diverso
accordo tra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e
la riscossione del corrispettivo della raccolta e dello
smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente
locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(Omissis).
(Omissis).
Al fine di consentire il completamento
delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6,
comma 7, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata
la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni l999 e
2000.
(Omissis).
(Omissis).
Art. 2 (Interventi per la conservazione della
natura)
Nelle aree naturali protette nazionali
l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7,
sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore
degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i
sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli
Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla
demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata
legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente può procedere agli
interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche
cooperative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel
limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire
2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
In relazione al particolare valore ambientale
dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere
sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per
la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e
non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli
ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida
ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore
inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi
di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche
ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel
limite dei fondi dal medesimo previsti.
Restano salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione.
Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero
o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per
risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi
edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione
delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei
siti.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni
interessate e previa consultazione dei comuni e delle province
interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e
della Val d'Agri e Lagonegrese.
Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il
Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma
3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco
nazionale dell'Alta Murgia è autorizzata la spesa di lire 1.000
milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
(Omissis).
Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n.
344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire
1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate
all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val
d'Agri e Lagonegrese.
(Omissis).
Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno
1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare
l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il
precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi
marini.
Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31
dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed
internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al
comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed
alle acque internazionali.
Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di
aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n.
979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è autorizzata la spesa di lire
6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
La Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 306 del 9 novembre 1979, è soppressa e le relative funzioni
sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente.
Per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e
all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero
dell'ambiente è istituita la segreteria tecnica per le aree
protette marine, composta da dieci esperti di elevata
qualificazione individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della
segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente
comma, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e
900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima
applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono
trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal contingente
integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8
ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data
conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della
legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura
finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere
dall'anno 1999.
Una quota dell'autorizzazione di spesa recata
dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8
ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli
anni 1999 e 2000, è destinata al funzionamento dello sportello per
il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.
La Commissione di riserva, di cui all'articolo
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è istituita presso l'ente
cui è delegata la gestione dell'area protetta marina ed è
presieduta da un rappresentante designato dal Ministro
dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o
un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva
in qualità di membro.
(Omissis).
Per l'espletamento delle funzioni relative
all'ambiente marino previste dal l'articolo l bis, comma 6, del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM) è autorizzato ad incrementare la propria dotazione
organica di dieci unità di profilo professionale "ricercatore,".
Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure
concorsuali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e
in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Per la predisposizione di un programma nazionale
di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica",
nonché di studio delle misure di salvaguardia della stessa da
tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, è
autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio
1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente può avvalersi
del contributo delle università, degli enti di ricerca e di
associazioni ambientaliste.
Il personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è comandato presso gli Enti parco di cui
all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, che svolge
funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti,
è inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei
limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e
secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo
18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente
le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza
sono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale.
- 25. (Omissis).
Con decreto del Ministro dell'ambiente,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del
presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle
procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in
carica alla data di entrata in vigore della presente leggi, nonché
i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.
- 34. (Omissis).
L'affidamento della gestione di cui al
comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dal comma 34 del presente articolo, è effettuato
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente
autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale
del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi
sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti
la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la
gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31
dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad
enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni
ambientaliste riconosciute.
Art. 3 (Rifinanziamento
degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n.
344)
Per la prosecuzione dell'attività di sviluppo
della progettazione di interventi ambientali e di promozione di
figure professionali, prevista all'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
per l'anno 2000.
Per la prosecuzione delle attività di promozione
delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità
urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n.
344, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000.
Per la prosecuzione di specifiche campagne di
informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attività
connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale
per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in
campo ambientale, previste dall'articolo 3 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per
l'anno 2000. Tale sistema integrato col sistema di cooperazione
internazionale per l'educazione ambientale marina nel
Mediterraneo.
Per la promozione e l'attuazione delle attività
di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure
professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero
dell'ambiente può avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti,
aventi specifiche finalità e consolidata esperienza nelle predette
attività.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei
limiti delle risorse finanziarie già autorizzate a legislazione
vigente, le modalità organizzative e funzionali del sistema
nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la
ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale
per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio
sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una
rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base
regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo
ambientale.
Per le ulteriori finalità connesse alla
diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente è
autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno
1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
Per la predisposizione del progetto di
Biblioteca nazionale per l'ambiente è autorizzata la spesa di lire
350 milioni per l'anno 1998.
Art. 4 (Disposizioni varie)
(Omissis).
Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
comma 5 bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è
emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- 7. (Omissis).
Per l'attuazione del piano di
risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova,
di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria
del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi
annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la
realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.
Per favorire lo sviluppo di attività produttive
compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal
ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità
portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di
razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella
sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di
concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni
siderurgiche a caldo.
Al fine di sviluppare gli interventi necessari
di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della
navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorità
portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve
prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a
seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo
nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il
consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma
e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la
tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera
occupata al 14 luglio 1998.
Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata
la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere
dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento
all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).
(Omissis).
La commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai
sensi dell'articolo 12 bis, comma 1, del decreto legge 12 gennaio
1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla?????s??????¾ legge 13 marzo
1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12
ter, comma 2, del decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59,
iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è
elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal
medesimo anno per spese di funzionamento della commissione
scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio
1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari dati e
informazioni.
Per il funzionamento del Comitato nazionale per
la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività
connesse alla predisposizione del piano d'azione,come previsto dal
decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 settembre
1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta
contro la desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994,
resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo
svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate
alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio
nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara
ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è
autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere
dall'anno 1998.
In attuazione del protocollo di intenti del 1
marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio
1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del
parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie
di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati
limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre
operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali
e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei
comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorità
per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro
dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre
1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di
inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli
articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per
cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate
di trazione elettrica/ibrida.
(Omissis).
Gli scarti derivanti dalla lavorazione di
metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione
presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione
di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a
tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto
stesso. Nel termine "affinazione" di cui al presente comma si
intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti
dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli
preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono
l'uso.
- 27. (Omissis).
Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche
tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.
(Omissis).
(Omissis).
Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14
del citato decreto legge n. 560 del 1995, come sostituito dal
comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, ad eccezione dei commi 17 e 26, pari a lire
27.000 milioni per l'anno 1998, a lire 32.600 milioni per l'anno
1999 ed a lire 178.800 milioni per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 26, pari a lire 1.800 milioni per ciascuni
degli anni 1999 e 2000, dell'articolo 2, pari a lire 8.450 milioni
per l'anno 1998, a lire 10.850 milioni per l'anno 1999 e a lire
12.350 milioni a decorrere dall'anno 2000, dell'articolo 3, pari a
lire 650 milioni per l'anno 1998, a lire 200 milioni per l'anno
1999 e a lire 15.300 milioni per l'anno 2000, e dell'articolo 4,
commi 17 e 18, pari a lire 465 milioni annue a decorrere dall'anno
1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
4, comma 19, pari a lire 5.400 milioni per l'anno 1999 e a lire
10.800 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità Previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
per ciascun accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e al Ministero dei trasporti e della navigazione la somma di lire
1.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 3.600 milioni per l'anno
2000.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sato.
Data a Roma, addì 9 dicembre 1998
Il Presidente del Senato della
Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri RONCHI, Ministro dell'ambiente
Visto il Guardasigilli DILIBERTO
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