Convenzione per l'affidamento in Gestione dell'Area Naturale Marina Protetta “PUNTA CAMPANELLA” Tra il Ministero dell'Ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ed il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Marina Protetta "PUNTA CAMPANELLA"



L'anno MILLENOVECENTONOVANTOTTO, il giorno SEI del mese di NOVEMBRE nella sede del Ministero dell'Ambiente, innanzi a me Avv. Silvio Vetrano, Ufficiale Rogante designato con D.M. 11.04.1988, registrato dalla Corte dei Conti in data 04.05.1988, Rep. n. 1 Ministero Ambiente, foglio n. 146, sono presenti:

- il Ministero dell'Ambiente, rappresentato ai fini della stipula dell'atto di cui sopra dal Dott. Francesco Valentini, giusta delega del Direttore Generale dell'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare;

- Il Consorzio di gestione della Riserva naturale marina "Punta Campanella", rappresentato dal Rag. Giulio Aversa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del medesimo Consorzio;

- Che si danno reciprocamente atto dell'essere tra loro intercorse trattative in relazione all'affidamento in gestione dell'area naturale marina protetta denominata "PUNTA CAMPANELLA"


PREMESSO


- che, con decreto in data 12.12.1997 del Ministro dell'Ambiente, è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata "PUNTA CAMPANELLA"

- che, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, come modificato dal comma 11 dell'art 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e confermato dall'art. 19, 1° comma, della legge 06.12.1991, n. 394, la gestione di un'area naturale marina protetta può essere concessa, con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'Ambiente a enti pubblici;

- che l'art. 1, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537, ha trasferito al Ministero dell'Ambiente le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

- che il decreto legislativo 3.02.1993 n. 29 agli artt. 3 e 16 assegna ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;


CONVENGONO QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1

Il Ministero dell'Ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare delega la gestione dell'area naturale marina protetta denominata "PUNTA CAMPANELLA" al Consorzio di gestione della Riserva naturale marina "Punta Campanella" avente sede nel Comune di Massa Lubrense.


ARTICOLO 2

La presente convenzione ha la durata di nove anni ed è da intendersi tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra entro sei mesi prima della scadenza novennale, fatto, comunque, salvo quanto previsto dal successivo art. 14


ARTICOLO 3

L'Ente gestore dell'area protetta è tenuto:

- al perseguimento delle finalità di cui alla legge 31.12.1982 n. 979, cosìcome confermato dalla legge 6.12.1991 n. 394, e al decreto istitutivo dell'area marina medesima;

- al rispetto di tutti i vincoli normativi e regolamentari previsti, in particolare ad osservare i divieti di cui al menzionato decreto istitutivo e le direttive emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 terzo comma della legge 08.07.1986 n. 349 nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 979/82 e 19 della legge n. 394/91.


ARTICOLO 4

Per l'attuazione del decreto istitutivo 12.12.1997 sopra menzionato e per l'organizzazione dell'area marina protetta così come disposto dall'art.7 del citato decreto l'Ente gestore, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente (che predisporrà opportuna campagna di informazione nazionale), provvede ad adottare tutte le misure necessarie affinché siano indicati e portati a conoscenza della generalità dei cittadini l'estensione e i confini di ciascuna zona (A, B e C) in cui si articola l'area marina protetta, nonché le attività vietate e quelle consentite all'interno delle stesse, dotandosi di una struttura amministrativa e organizzativa adeguata ai compiti da svolgere, compatibilmente con le risorse disponibili.


ARTICOLO 5

Per i rapporti con il Ministero dell'Ambiente e per l'attuazione della presente convenzione, l'Ente gestore provvede a designare un Direttore responsabile dell'area marina protetta.


ARTICOLO 6

Per il perseguimento delle finalità di sviluppo socio-economico compatibile nonché delle finalità scientifiche e didattiche di cui all'art.3 del decreto istitutivo 12.12.1997, l'Ente gestore può avvalersi, secondo le indicazioni date dall'I.C.R.A.M. (Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare), della collaborazione di Istituti Universitari e della Stazione Zoologica di Napoli. Ai predetti fini verranno stipulate apposite convenzioni.


ARTICOLO 7

L'Ente gestore è tenuto ad adottare un bilancio dell'area marina protetta, redatto e approvato secondo la normativa prevista per gli Enti Locali.


ARTICOLO 8

L'Ente gestore, entro il 30 ottobre di ciascun anno, invia al Ministero dell'Ambiente una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, nonché il programma delle attività previste per l'anno successivo.
La relazione dovrà prevedere la realizzazione degli obiettivi indicati nell'art.3 del decreto istitutivo dell'area marina protetta e indicare la previsione delle spese, distinte fra quelle finanziate dallo Stato e quelle finanziate con altri proventi.


ARTICOLO 9

In fase di avviamento, il Ministero dell'Ambiente sopperirà alle spese che l'Ente gestore dovrà sostenere per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area marina protetta, sulla base dei programmi approvati dalla Commissione di riserva, nella misura prevista dall'art.6 del Decreto 12.12.1997.


ARTICOLO 10

Per il perseguimento delle finalità istitutive dell'area marina protetta, l'Ente gestore può attivare, anche direttamente, iniziative economiche e programmi di ricerca scientifica, utilizzando i relativi proventi che saranno acquisiti al bilancio dell'area marina protetta per il finanziamento di attività volte ad una migliore gestione dell'area medesima.


ARTICOLO 11

L'Ente gestore è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero dell'Ambiente di qualsiasi fatto ed evento che possa risultare compromissivo delle finalità di protezione ambientale dell'area, o che possa, anche potenzialmente, arrecare danni o alterazioni al patrimonio naturale dell'area marina protetta.


ARTICOLO 12

L'Ente gestore potrà proporre e promuovere, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, l'adozione di adeguate misure di integrazione della tutela nelle zone territoriali contigue all'area marina protetta, al fine di ottimizzare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di tutela dell'area stessa.


ARTICOLO 13

Il Ministero dell'Ambiente può, in qualsiasi momento, disporre ispezioni e verifiche per accertare lo stato di attuazione della presente convenzione e la rispondenza delle attività poste in essere dall'Ente gestore alle finalità previste dalle leggi 31.12.1982 n. 979, 6.12.1991 n. 394 nonché dal decreto istitutivo dell'area marina protetta.
Il Ministero dell'Ambiente può, in qualunque momento, disporre ispezioni e verifiche tecniche per accertare lo stato di conservazione degli ambienti naturali ed il grado di salvaguardia raggiunto.


ARTICOLO 14

In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti dall'Ente gestore con la presente convenzione, il Ministero dell'Ambiente, a suo insindacabile giudizio, può risolvere, con effetti immediati, la medesima. E' data facoltà all'Ente gestore, nel caso di oggettiva difficoltà, anche in relazione ai finanziamenti concessi, qualora non consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di esercizio, di risolvere, con effetti immediati, la presente convenzione con provvedimento motivato.


ARTICOLO 15

La sorveglianza sull'area marina protetta e il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del decreto istitutivo sono attribuiti all'Autorità marittima competente per giurisdizione, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
L'Ente gestore collabora alle attività relative all'osservanza delle norme suddette, anche attraverso predisposizione di personale a ciò autorizzato.


ARTICOLO 16

La presente convenzione non sarà impegnativa per le Amministrazioni, se non dopo l'approvazione dei competenti Organi di Controllo.


ARTICOLO 17

La presente convenzione è soggetta da imposta di registrazione perché stipulata nell'interesse dello Stato tra Pubbliche Amministrazioni.
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